Era ora, ci sarebbe bisogno di una pagina come quella dell'ordine geologi piemonte in questo sito.
Chiedo poi al moderatore di fare chiarezza: non è possibile continuare a leggere che il TAR ha annullato le circolare e contemporaneamente che le ha annulate solo in alcune parti (interpretazione che condivido) DELLE DUE UNA! Almeno su questo punto è possibile fare chiarezza, più difficile è farlo sulla situazione in generale: ora esprimo il mio pensiero, chiedo di essere corretto se sbaglio (con i dovuti riferimenti)

1) Nella sentenza del CDS, si legge come sia prerogativa del Ministero stabilire cos'è un laboratorio, (anche se lo stesso Ministero non sembra averlo capito e ha proposto il commma 3 art. 7) – è necessario individuare quale sia il significato da attribuire alle espressioni
«laboratori» e «prove geotecniche su terreni e rocce».
Si tratta di concetti giuridici indeterminati aventi valenza tecnica.
Nel caso in esame la loro concretizzazione è avvenuta mediante l’adozione di atti normativi
secondari con cui l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha fornito
utili criteri di interpretazione e anche di delimitazione del significato dei concetti stessi.

2) La stessa sentenza dice che le indagini in questione non sono quelle della Circolare esplicativa, ma consistono nelle prove specificamente indicate nei suddetti atti normativi secondari : le Circolari del Servizio Tecnico Centrale
; tra queste
3) c'è anche la misura delle onde elastiche (cir.7618 punto 5 prove su rocce) rimane da stabilire se una misura finalizzata non al modello geotecnico ma alla individuazione dell'azione sismica di progetto rientri nell'ambito


Andrea Evangelista
Geologo