Questo è un thread bloccato con il quale sto cercando di comunicare tutti gli aggiornamenti nella vicenda 'certificazioni' in maniera molto sintetica ed utile a tutti. Il thread è un estratto di parecchi threads sviluppati nei mesi precedenti, i quali però possono risultare confusi a chi non li ha seguiti dall'inizio. Appena saranno disponibili i commenti dei giursiti il post sarà prontamente aggiornato.

In data attuale, dopo l'approvazione del Decreto Sviluppo la situazione è la seguente (http://www.altalex.com/index.php?idnot=18722#t1c2):

Decreto Sviluppo 2012 - Misure di semplificazione e accelerazione
Decreto Legge , testo coordinato, 22.06.2012 n° 83 , G.U. 11.08.2012
art.7

DPR 380/2001 ante Decreto Sviluppo, art. 59
Quote:
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.


DPR 380/2001 successivamente al Decreto sviluppo, art. 59

Quote:
3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (( (soppressa) ));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».



Il Decreto sviluppo ha cambiato la forma del comma 2 dell'articolo per renderlo il più possibile univoco e meno suscettibile a interpretazioni di parte.
Il Decreto conferma quindi le conclusioni della sentenza del TAR Lazio, ossia che:

-Le prove di laboratorio su terreni e rocce per essere valide devono essere eseguite da laboratori certificati.
-Le prove in situ, sondaggi con prelievi, penetrometrie statiche e dinamiche, dilatometrie, pressiometrie ecc., possono essere eseguite legittimamente dai geologi iscritti all'albo, in assenza di certificazione ministeriale, come esposto nel DPR 328/2001, art. 41.


Allo stato attuale, la quasi unanimità dei tecnici è d'accordo con questa interpretazione.

Le conclusioni della Sentenza del CDS merito alla Sentenza del TAR Puglie non sono più valide poichè si basano su un'articolo di legge modificato (art. 59 DPR 380/2001); tale Sentenza rendeva obbligatoria, secondo l'interpretazione della quasi unanimità dei tecnici, la certificazione per entrambi le prove di laboratorio e quelle in situ).


Una parte dei geologi è soddisfatta del nuovo cambiamento
Una parte è solo parzialmente soddisfatta a causa del fatto che le prove di laboratorio su terreni e rocce sono state inserite nella categoria delle prove da certificare assieme alle prove sui materiali da costruzione.

Qualunque inesattezza riscontrata o proposta di aggiornamento al presente thread va rivolta a me direttamente o illustrata nei threads aperti sull'argomento.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)