Il Decreto sviluppo ha voluto precisare quella che, secondo lo Stato italiano, è la corretta interpretazione dell'art. 59.
Il Decreto conferma quindi le conclusioni delal sentenza del TAR Lazio, ossia che:
-Le prove di laboraotrio su terreni e rocce per essere valide devono essere eseguite da laboratori certificati.
Quell'articolo non dice questo.
L'obbligo dell'utilizzo di certificati di laboratorio art. 59 secondo il DPR 380/2001 scatta solo quando i certificati confluiscono nella
relazione a strutture ultimate (cfr. art. 65, comma 6, lett. a) del DPR 380/2001) giammai nel progetto o nella relazione geologica e/o geotecnica.
Se non vi fosse l'illegittimo punto 6.2.2 del DM 14/01/2008 le cose sarebbero più semplici perchè per il controllo sui terreni di fondazione si considerererebero i laboratori art. 59 solo post ultimazione dell'opera. Ciò comporterebbe il seguente scenario:
- Il geologo progettista non sparerebbe più numeri a vanvera sapendo che questi, in fase di ultimazione delle opere, verrebbero verificati dai laboratori dl ministero:
- Sarebbe obbligatoria la Direzione Geologica dei Lavori, al momento stabilita solo dal tariffario geologi ormai abolito, quanto meno per il prelievo dei campioni da far analizzare per la relazione a strutture ultimate al laboratorio art. 59
-Le prove in situ, sondaggi, penetrometrie, dilatometrie, pressiometrie ecc., possono essere eseguite da chiunque.
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Per questo punto non sono d'acordo ed il motivo l'ho già esposto nel 3D chiuso.
In sintesi i geologi non sono chiunque (art. 41, comma 2, DPR 328/2001)