Originariamente inviato da: mccoy
DPR 380/2001 ante Decreto Sviluppo
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.


All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione
b) prove di laboratorio su terre e rocce.».


ad oggi,

1- il Ministero non può più autorizzare,
ma resta autorizzato quanto già nell'elenco depositato presso il STC a cui le NTC08 ci rimandano (è una prescrizione, non un "se preferisci")... le indagini e le prove devono essere eseguite dai lab art.59....fanno parte dell'elenco depositato presso il STC... questa prescrizione è ancora viva;

2- la conferma giuridica di quanto sopra è nella sentenza del CdS che ha ricostruito l'iter della Norma primaria e secondaria, definendo inoltre giuridicamente il significato di termini tecnici (geotecnica, laboratorio geotecnico, geognostica...);

3- si dimentica di riportare che il comma 1 dell'art.59 resta valido...(università)

4- riassumendo: chi è già nell'elenco continua ad operare, l'elenco non può essere aggiornato se non per esclusioni a scadenza delle autorizzazioni... resteranno le università di cui al comma 1 dell'art59

non capisco cosa c'è da essere felici !


confido nella percezione della mia ignoranza