Il Decreto sviluppo ha voluto precisare quella che, secondo lo Stato italiano, è la corretta interpretazione dell'art. 59. Il Decreto conferma quindi le conclusioni delal sentenza del TAR Lazio, ossia che:
-Le prove di laboraotrio su terreni e rocce per essere valide devono essere eseguite da laboratori certificati.
Quell'articolo non dice questo. L'obbligo dell'utilizzo di certificati di laboratorio art. 59 secondo il DPR 380/2001 scatta solo quando i certificati confluiscono nella relazione a strutture ultimate (cfr. art. 65, comma 6, lett. a) del DPR 380/2001) giammai nel progetto o nella relazione geologica e/o geotecnica. Se non vi fosse l'illegittimo punto 6.2.2 del DM 14/01/2008 le cose sarebbero più semplici perchè per il controllo sui terreni di fondazione si considerererebero i laboratori art. 59 solo post ultimazione dell'opera. Ciò comporterebbe il seguente scenario: - Il geologo progettista non sparerebbe più numeri a vanvera sapendo che questi, in fase di ultimazione delle opere, verrebbero verificati dai laboratori dl ministero: - Sarebbe obbligatoria la Direzione Geologica dei Lavori, al momento stabilita solo dal tariffario geologi ormai abolito, quanto meno per il prelievo dei campioni da far analizzare per la relazione a strutture ultimate al laboratorio art. 59
Originariamente inviato da: mccoy
-Le prove in situ, sondaggi, penetrometrie, dilatometrie, pressiometrie ecc., possono essere eseguite da chiunque. [/b]
Per questo punto non sono d'acordo ed il motivo l'ho già esposto nel 3D chiuso. In sintesi i geologi non sono chiunque (art. 41, comma 2, DPR 328/2001)
DPR 380/2001 ante Decreto Sviluppo 2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. 3. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.
All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione b) prove di laboratorio su terre e rocce.».
ad oggi,
1- il Ministero non può più autorizzare, ma resta autorizzato quanto già nell'elenco depositato presso il STC a cui le NTC08 ci rimandano (è una prescrizione, non un "se preferisci")... le indagini e le prove devono essere eseguite dai lab art.59....fanno parte dell'elenco depositato presso il STC... questa prescrizione è ancora viva;
2- la conferma giuridica di quanto sopra è nella sentenza del CdS che ha ricostruito l'iter della Norma primaria e secondaria, definendo inoltre giuridicamente il significato di termini tecnici (geotecnica, laboratorio geotecnico, geognostica...);
3- si dimentica di riportare che il comma 1 dell'art.59 resta valido...(università)
4- riassumendo: chi è già nell'elenco continua ad operare, l'elenco non può essere aggiornato se non per esclusioni a scadenza delle autorizzazioni... resteranno le università di cui al comma 1 dell'art59
non scherzerei, alcune province hanno sonde e lab certificati, le università si stanno già lanciando e con prezzi concorrenziali. capisco l'intento del ministero e del CSLP di normere e dare ordine a un campo lasciato troppo abriglia scolta ma queste cose si fanno con la testa e con una conoscenza approfondita delle conseguenze (mai fidarsi dei consigli interessati) DI UNA CERCHIA RISTRETTA
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
- è valido fino a scadenza delle autorizzazioni l'elenco STC (tutti gli altri sono esclusi)
- è valido il comma 1 art.59
se le università vedono la "ciccia" cosa pensi che facciano?
Si le prescrizioni sono valide ma già era difficile che le ditte autorizzate riuscissero a coprire il mercato (ma ultimamente il numero era cresciuto notevolmente): ora che le università riescano a farlo è a dir poco un utopia, forse più una barzelletta. Ad oggi non credo che ne esista una che è coperta per le indagini in sito. Per Michele: si alcune provincie sono dotate, ma appunto le provincie non sono laboratori ufficiali; in teoria nemmeno i laboratori universitari delle facoltà di geologia lo sono (si parla di laboratori universitari di ingengeria e architettura, sebbene sia sempre il solito refuso di cui all'art. 20 Legge 1086) e' difficile in ogni caso anche che le provincie riescano ad essere competitive: ti faccio l'esempio di quello che succede da noi: a Firenze il laboratorio anche se aveva le prove materiali 1086 ha chiuso i battenti
1- il Ministero non può più autorizzare, ma resta autorizzato quanto già nell'elenco depositato presso il STC a cui le NTC08 ci rimandano (è una prescrizione, non un "se preferisci")... le indagini e le prove devono essere eseguite dai lab art.59....fanno parte dell'elenco depositato presso il STC... questa prescrizione è ancora viva;
Spero ancora per poco... Da pag. 12 a 16 del ricorso + ordinanza CGA 460/2012
Si nel particolare conosco firenze. Validissimi per ricerca e prove particolari (colonna risonante triax ciclica), ma avendo collaborato con loro per alcune tesi di laureandi, per i lavori di routine tipo taglio cd ecc. i tempi "commerciali" non fanno per adesso al caso loro (si parla di 1 prova di taglio a settimana!!!)