....Quell'articolo non dice questo.
L'obbligo dell'utilizzo di certificati di laboratorio art. 59 secondo il DPR 380/2001 scatta solo quando i certificati confluiscono nella relazione a strutture ultimate (cfr. art. 65, comma 6, lett. a) del DPR 380/2001) giammai nel progetto o nella relazione geologica e/o geotecnica.
Se non vi fosse l'illegittimo punto 6.2.2 del DM 14/01/2008 le cose sarebbero più semplici perchè per il controllo sui terreni di fondazione si considerererebero i laboratori art. 59 solo post ultimazione dell'opera. Ciò comporterebbe il seguente scenario:
- Il geologo progettista non sparerebbe più numeri a vanvera sapendo che questi, in fase di ultimazione delle opere, verrebbero verificati dai laboratori dl ministero:
- Sarebbe obbligatoria la Direzione Geologica dei Lavori, al momento stabilita solo dal tariffario geologi ormai abolito, quanto meno per il prelievo dei campioni da far analizzare per la relazione a strutture ultimate al laboratorio art. 59
La frase l'ho già cambiata, vedo se riesco a inserire la tua sppiegazione sintetizzandola
-Le prove in situ, sondaggi, penetrometrie, dilatometrie, pressiometrie ecc., possono essere eseguite da chiunque.
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Per questo punto non sono d'acordo ed il motivo l'ho già esposto nel 3D chiuso.
In sintesi i geologi non sono chiunque (art. 41, comma 2, DPR 328/2001)
'Chiunque' è certo generico, anche se la mera esecuzione non mi sembra abbia necessità di abilitazione professionale. Cambio comunque la frase.