Originariamente inviato da: mccoy
Circa le obiezioni di Mimmo e tornando al 6.2.2 NTC:

Quote:
Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR
6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico
Centrale del Ministero delle Infrastrutture.


La mia opinione è che le citate indagini e prove a questo punto non possono essere altro che quelle alle quali fa riferimento l'art. 2 come modificato dal recente Decreto Sviluppo:

Quote:
b) prove di laboratorio su terre e rocce.



Si anche secondo me il cerchio si chiude con la modifica introdotta all'art. 59 dal Dddl 3426, ossia i laboratori che possono essere autorizzati ai sensi dell'art. 59 eseguono le prove che necessariamente devono essere certificate; laddove il ministero non prevede di potere autorizzare soggetti esterni significa che le prove non devono essere certificate.
Ovviamente questo allo stato attuale delle cose...non si può mai sapere shhh


Impara l'arte e mettila da parte!