Alla luce della nuova modifica dell'art.59 secondo me più chiara l'interpretazione.
Le NTC dicono che le indagini e le prove devono essere certificati dai laboratori di cui all'Art.59, ma adesso si capisce che il riferimento non può essere altro che alle prove geotecniche di laboratorio. Quindi quando l'indagine geotecnica si basa su prove geotecniche di laboratorio, esse devono essere certificate dai laboratori autorizzati.

NB: anche se per me estendere la normativa relativa dalle prove sui campioni di cls a quella sui terreni rimane una assurdità.