Spesso mi capita,nel mio lavoro,di imbattermi in tale problematica che credo la normativa non abbia chiarito bene fino in fondo.
Allora è possibile utilizzare acqua pubblica ai fini irrigui, quindi da aziende agricole, senza concessione o licenza di attingimento a patto che questa sia acqua piovana raccolta in invasi o cisterne al servizio appunto di fondi agricoli o di singoli edifici (uso domestico??? mahh) questo è quanto stabilito dall'art. 96 comma 4 punto 2 del Dlgs 152/2006.
Inoltre non appartengono al demanio pubblico, per cui non è necessario per l'utilizzo concessione o licenza di attingimento, sempre le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 238/1999 per intenderci il regolamento che rende esecutiva la legge Galli del 1994 la quale dichiarava pubbliche tutte le acque (non solo quelle comprese negli Elenchi del Ministero dei LL.PP.) compreso quelle sotterranee.

A questo punto, secondo voi, cosa si intende per corso d'acqua?
C'è una precisa definizione magari supportata da base normativa nazionale?
La normativa che ho citato è volta a preservare la risorsa idrica da prelievi che ne possano comportare un disequilibrio...infatti nel cercare di incentivare la raccolta di acque piovane per usi irrigui, svincolando il prelievo dall'obbligo di concessione, si evita il proliferare di pozzi che interessano falde acquifere (risorsa da preservare in quanto meno vulnerabile di quella superficiale) o i fiumi, i fossi e i torrenti in quanto utili allo sviluppo delle biocenosi acquatiche (infatti su questi interviene l'Autorità di Bacino che da parere sul MDV).


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti