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L'opinione dettagliata di mimmo71 (secondo il quale la recente modifica all'art.59 non implica la cessazione del requisito della certificazione per le prove in sito) ad oggi,
1- il Ministero non può più autorizzare soggetti terzi per l'esecuzione e certificazione di prove ed indagini in sito, ma resta autorizzato quanto già nell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale a cui le NTC08 ci rimandano (è una prescrizione, non un "se preferisci")... ..."le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai lab art.59 dpr380... ...fanno parte dell'elenco depositato presso il STC...";
questa prescrizione è ancora viva e non è stata modificata da nessuna Norma superiore; a chi insisterà ad affermare che la prescrizione 6.2.2 ntc08 cessa di esistere, ricordo che il paragrafo non indica chi e come autorizza (quindi non è interessato dalla modifica del comma2) ma rimanda ad un articolo che indica chi può eseguire e certificare indagini e prove in sito;
2- la conferma giuridica di quanto sopra è nella sentenza del Consiglio di Stato del 01/06/2012 che ha ricostruito l'iter della Norma primaria e secondaria, definendo inoltre giuridicamente il significato di termini tecnici (indagine geotecnica, indagine geognostica, laboratorio geotecnico,...) e la modifica del comma 2 dell'art.59 dpr380 non ne modifica il significato se non nella impossibilità del Ministero di autorizzare per il futuro;
3- preme ricordare che il rinvio delle ntc08 all'art.59 dpr380, non è riferito al singolo comma 2 come si vorrebbe far intendere, ma a tutto l'art. 59, che comprende quindi anche il comma 1, che non è stato interessato da modifiche, che resta valido, ed indica i laboratori ufficiali (università) stabiliti dalla Legge 1086/1971 poi dpr380 e non dalle autorizzazioni del Ministero oggetto della modifica/cancellazione..., e che si distingue dal successivo comma2 (autorizzazioni di laboratori di soggetti terzi);
4- riassumendo:
4a- esistono i laboratori ufficiali (università) di cui al comma1 art.59 dpr380; in affiancamento ai laboratori ufficiali, erano previsti i laboratori autorizzati di soggetti terzi;
4b- i laboratori autorizzati di soggetti terzi già nell'elenco del StC continuano ad eseguire e certificare come da prescrizione ntc08 al 6.2.2, anche le prove e le indagini in sito fino a scadenza della autorizzazione ministeriale;
4c- nessun altro soggetto è autorizzato e potrà essere autorizzato con la normativa attuale ad eseguire e certificare prove ed indagini in sito; (la sola cancellazione di una parte del comma 2 non afferma in nessun passaggio che le indagini e le prove in sito possano essere eseguite e certificate da chiunque);
4d- l'elenco depositato presso il STC non può essere aggiornato se non per esclusione dei laboratori soggetti terzi,causa scadenza delle autorizzazioni (indagini e prove in sito);
4e- resteranno autorizzati ad eseguire e certificare indagini e prove in sito come da prescrizione ntc08 al 6.2.2 e a prescindere del cancellato/modificato comma2 dpr380, i soli laboratori ufficiali (università) così definiti dalla Legge 1086/1971 poi comma 1 dell'art59;
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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