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Spesso mi capita,nel mio lavoro,di imbattermi in tale problematica che credo la normativa non abbia chiarito bene fino in fondo.
Allora è possibile utilizzare acqua pubblica ai fini irrigui, quindi da aziende agricole, senza concessione o licenza di attingimento a patto che questa sia acqua piovana raccolta in invasi o cisterne al servizio appunto di fondi agricoli o di singoli edifici (uso domestico??? mahh) questo è quanto stabilito dall'art. 96 comma 4 punto 2 del Dlgs 152/2006.
Inoltre non appartengono al demanio pubblico, per cui non è necessario per l'utilizzo concessione o licenza di attingimento, sempre le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 238/1999 per intenderci il regolamento che rende esecutiva la legge Galli del 1994 la quale dichiarava pubbliche tutte le acque (non solo quelle comprese negli Elenchi del Ministero dei LL.PP.) compreso quelle sotterranee.

A questo punto, secondo voi, cosa si intende per corso d'acqua?
C'è una precisa definizione magari supportata da base normativa nazionale?
La normativa che ho citato è volta a preservare la risorsa idrica da prelievi che ne possano comportare un disequilibrio...infatti nel cercare di incentivare la raccolta di acque piovane per usi irrigui, svincolando il prelievo dall'obbligo di concessione, si evita il proliferare di pozzi che interessano falde acquifere (risorsa da preservare in quanto meno vulnerabile di quella superficiale) o i fiumi, i fossi e i torrenti in quanto utili allo sviluppo delle biocenosi acquatiche (infatti su questi interviene l'Autorità di Bacino che da parere sul MDV).


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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considerando sempre il D.Lgs. 152/2006 si potrebbe assimilare il corso d'acqua alla definizione di fiume, dal punto di vista normativo, riportata art.54, lett.f, che testualmente riporto:
"un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo", per cui all'interno ricadono anche differenti tipologie di corsi d'acqua tra cui anche i carsici, ma anche quelli che scorrono per alcuni tratti e in certi periodi dell'anno in subalveo in altre litologie.


Arual
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Grazie ma si presta ad interpretazioni e la cosa non deve essere soggettiva...nelle Regioni dove logicamente non è stato normato diversamente. Il peso di tale interpretazione è notevole in quanto è discriminante tra chi è soggetto a concessione, con il relativo iter..sanzioni...tasse...ecc. e chi non.
A volte ho trovato assimilato il concetto di corso d'acqua significativo...(il quale deve portare acqua per almeno 120 gg l'anno)...ma anche questo è contestabile in quanto contiene all'interno della definizione già il termine corso d'acqua.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Si anche io ho trovato questa definizione più volte.
Per prima cosa io faccio riferimento al catalogo del SIRA (almeno in toscana).


Impara l'arte e mettila da parte!
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La definizione di “fiume” citata da arual, riportata nel D.Lgs. 152/2006, è ripresa dall’articolo 2 della Direttiva Acque (DIRETTIVA 2000/60/CE).
L’articolo 2 contiene altre definizioni che composte tra di loro possono essere utili per ricavare una definizione di corso d’acqua ad “uso amministrativo”.

In alternativa proporrei:
CORSO D’ACQUA – volume di acqua in movimento lungo la linea che congiunge i punti più depressi di un bacino idrografico (o di una superficie scolante).


How many years can a mountain exist/
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L'art. 2 della direttiva acque non aiutata certamente ad avere una definizione utile alla risoluzione del problema...anche componendo le diverse definizioni.
Per quanto riguarda la tua proposta penso sinceramente che non potrebbe essere riferito ad un volume di acqua in movimento....quindi ad una portata...il che implica riferimenti temporali con tempi di ritorno difficili da stabilire.
Il problema quindi è proprio legato alla presenza di acqua o meno e per quanto tempo...
A questo punto la definizione potrebbe agganciarsi ad aspetti geomorfologici che tengano presente o che riescano ad interpretare il senso originale della normativa che da un lato cerca di agevolare la raccolta di acqua piovana e dall'altro l'uso irriguo nel rispetto della tutela delle acque superficiali e della connessa biocenosi acquatica.
Il corso d'acqua potrebbe quindi riferirsi alla concentrazione di deflusso superficiale tale da dare origine ad una forma di incisione attiva nella quale siano trasportati deflussi solidi e liquidi tra due sponde riconoscibili.
Cioè sia visibile sul terreno il passaggio di acqua attraverso forme recenti di incisione o di accumulo di detrito che possano portare all'individuazione delle sponde......pertanto potrebbero essere esclusi alcuni fossi, o impluvi della cosiddetta rete idrica secondaria od effimera dove (a parte la rilevata mancanza d'acqua attraverso un sopralluogo)non siano presenti tali elementi....

Ultima modifica di Alex-64; 22/08/2012 08:49.

Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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in regione lombardia si è fatta una distinzione tra rii principali (fiumi demanio regionale) e rii minori demanio comunale (oltre ai consorzi irrigui etc) con distanze di rispetto per la manutenzione e i canoni (questo è quello che interesa) da pagare per l'occupazione
ogni cmune è tenuto alla compilazione e cartografia dei propri rii (a controllo degli uff regionali) e dei regolamenti di polizia idraaulica


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Capisco.

Tuttavia, la dizione “corso d’acqua” contiene il sostantivo “corso” che tra le varie accezioni ha quella di “Movimento regolare e continuo, andamento” [dal Devoto-Oli]. Quando poi il termine è associato ad un sostantivo denotante un fluido, la dizione completa dà inevitabilmente l’immagine di un fluido che si muove, nello specifico di una massa d’acqua o corpo idrico fluente.

Da quello che ho capito, stai cercando una definizione che ti consenta di identificare in modo chiaro e oggettivo i corpi idrici da sottoporre a un qualche regime autorizzativo.

Quella ricordata da michelec è certamente la via più pratica, vale a dire identificare e mappare preliminarmente i corpi idrici d’interesse, compito peraltro già richiesto dal Dlgs 152/2006 e i cui aspetti tecnici sono definiti nel DM Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 - Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici - Attuazione articolo 75, Dlgs 152/2006.
Regolamento recante i criteri tecnici pe... stesso decreto .


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Grazie...ho visto anche i regolamenti comunali lombardi di Polizia Idraulica (di cui al R.D. 523/1904) che.....attenzione non è la Polizia delle Acque (di cui al R.D. 1775/1937), infatti fate confusione tra demanio fluviale e acqua pubblica...nel primo caso infatti basta vedere, a prescindere dalla ripartizione delle competenze (Regione, Province o Comuni), se nel foglio catastale il corso d'acqua (che sia un fosso o un canale) è compreso tra linee continue (area demaniale) o tratteggiate (area privata), nel secondo caso invece bisogna capire dalla Legge Galli quali acque vengono escluse dal demanio pubblico. In sostanza il demanio fluviale riguarda una porzione di territorio che può essere o non essere interessato dal passaggio di acqua, l'acqua pubblica invece è quella sotterranea e superficiale ad esclusione di quella piovana non ancora convogliata in corsi d'acqua....chiarita la cosa?
Prima della legge n. 36/1994 detta Legge Galli e del regolamento applicativo DPR 238/1999 il problema non si poneva in quanto erano pubbliche solo quelle acque iscritte nei vari elenchi pubblicati dal Ministero dei LL.PP. ed erano le sole acque superficiali di alcuni tratti di fiumi e torrenti e dei loro sbalvei....su tali elenchi poi si è anche appoggiata una normativa ambientale e cioè il famoso Decreto Galasso...dove i piani paesistici non avessero stabilito diversamente.
Il problema quindi è di capire cosa si intende per corso d'acqua, dove le normative locali ancora non l'abbiano fatto per poi applicare la complessa normativa inerente le derivazioni d'acqua pubblica (inclusa la Polizia delle Acque) con relativo onere (sanzioni...canoni) a carico del richiedente o dell'abusivo.
Ciao Alessandro

Ultima modifica di Alex-64; 22/08/2012 13:10.

Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Se ho capito il punto, prima del 1994 l’acqua defluente in un corso d’acqua, piccolo a grande che fosse, si qualificava come pubblica se quel corso d’acqua era riportato negli elenchi redatti dal Genio Civile.
Quindi si definiva la natura giuridica della risorsa tramite l’identificazione formale (inserimento negli elenchi) del “contenitore”.

Visto che dal 1994 tutta l’acqua è considerata pubblica, e non valgono più i riferimenti ad elenchi ufficiali di fiumi, torrenti, fossi, canali, ecc., mi sembra che, in assenza di altre specificazioni, qualsiasi rivolo debba essere considerato acqua pubblica, eccetto le acque piovane raccolte in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.

Se è così, che senso ha cercare una definizione di "corso d’acqua" visto che la natura giuridica della risorsa non dipende più dalla qualificazione della porzione di territorio in cui si raccoglie?


Ultima modifica di m-d-l; 22/08/2012 14:56. Motivo: Aggiunta

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