Originariamente inviato da: mccoy

Ho riportato le parti rilevanti dell'art. 41 nel 3° post di quel thread, suggeriscimi pure cosa cambiare per rendere più organico e comprensibile il discorso.


Per iniziare possiamo sostituire la seguente frase del 2° post ?

"L'obbligo dell'utilizzo di certificati di laboratorio art. 59 secondo il DPR 380/2001 scatta solo quando i certificati confluiscono nella relazione a strutture ultimate (cfr. art. 65, comma 6, lett. a) del DPR 380/2001) giammai nel progetto o nella relazione geologica e/o geotecnica.
Se non vi fosse l'illegittimo punto 6.2.2 del DM 14/01/2008 le cose sarebbero più semplici perchè per il controllo sui terreni di fondazione si considerererebbero i laboratori art. 59 solo post ultimazione dell'opera"

Questa frase, per essere più aderente alle norme, andrebbe sostituita con la seguente frase:

L'obbligo dell'utilizzo dei certificati di laboratorio art. 59 secondo il DPR 380/2001 “sorgerebbe” (il virgolettato è d’obbligo poiché il legislatore ha indicato con (R) la norma secondaria regolamentare nell'art. 65 DPR 379/2001) solo quando i certificati delle prove devono confluire nella relazione “a strutture ultimate” (cfr. art. 65, comma 6, lett. a) del DPR 380/2001 e/o art. 65, comma 6, lett. a) del DPR 379/2001) giammai quando i risultati delle indagini, sia esse di laboratorio che in sito, devono confluire nel progetto o negli elaborati progettuali dell'opera, quali la relazione geologica e/o geotecnica, che ai sensi dell’art. 64 DPR 380/2001 “deve” (anche in questo il virgolettato è d’obbligo poiché il legislatore ha indicato con (L) la norma primaria di legge nell'art. 64 del D.lgs 378/2001), per motivi di pubblica incolumità (comma 1), “avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali” (comma 2).

Conclusioni:
Se non vi fosse l'illegittimo punto 6.2.2 del DM 14/01/2008 (norma secondaria) le cose sarebbero più semplici perchè per il controllo sui terreni di fondazione si potrebbero considerare i laboratori art. 59 solo post ultimazione dell'opera e solo per la parte riguardante il volume significativo del terreno di fondazione, ma mai soggetti giuridici diversi dai geologi abilitati ed iscritti all’albo potrebbero sostituirsi, per norma primaria, agli stessi geologi nelle loro attività di assitenza tecnica, prodromica ed etero integrata all’attività progettuale, cosa che viene confermata dal TAR LAZIO nella sentenza N° 5231 del 25-05-2009 su ricorso proprio del CNG:

“…E’ dunque evidente che le norme primarie e secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell’ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC in impugnativa, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare, da quest’ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia. Questo vale, a mero titolo esemplificativo, per le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti e postulanti specifiche acquisizioni e determinate componenti conoscitive attribuibili, nella varie fasi della progettazione, alla professionalità geologica. Esse non potranno, invero, non applicarsi, anche in presenza e vigenza delle contestate NTC.”

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 08/08/2012 07:48. Motivo: :-)