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L'art. 2 della direttiva acque non aiutata certamente ad avere una definizione utile alla risoluzione del problema...anche componendo le diverse definizioni. Per quanto riguarda la tua proposta penso sinceramente che non potrebbe essere riferito ad un volume di acqua in movimento....quindi ad una portata...il che implica riferimenti temporali con tempi di ritorno difficili da stabilire. Il problema quindi è proprio legato alla presenza di acqua o meno e per quanto tempo... A questo punto la definizione potrebbe agganciarsi ad aspetti geomorfologici che tengano presente o che riescano ad interpretare il senso originale della normativa che da un lato cerca di agevolare la raccolta di acqua piovana e dall'altro l'uso irriguo nel rispetto della tutela delle acque superficiali e della connessa biocenosi acquatica. Il corso d'acqua potrebbe quindi riferirsi alla concentrazione di deflusso superficiale tale da dare origine ad una forma di incisione attiva nella quale siano trasportati deflussi solidi e liquidi tra due sponde riconoscibili. Cioè sia visibile sul terreno il passaggio di acqua attraverso forme recenti di incisione o di accumulo di detrito che possano portare all'individuazione delle sponde......pertanto potrebbero essere esclusi alcuni fossi, o impluvi della cosiddetta rete idrica secondaria od effimera dove (a parte la rilevata mancanza d'acqua attraverso un sopralluogo)non siano presenti tali elementi....
Ultima modifica di Alex-64; 22/08/2012 08:49.
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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