Grazie Alex,
prendo spunto dalla tua cortese risposta per scrivere che, per accedere a procedimenti riguardanti attività e/o opere che in qualche maniera interferiscono con l'ambiente, non è necessario dimostrare alcun interesse diretto concreto e attuale.
Gli atti amministrativi concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e private, incidendo sull'assetto del territorio, rientrerebbero tra gli oggetti del diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale, che il D.lgs. 39/97 attribuisce "a chiunque", senza limitazioni di ordine soggettivo. In altri termini, il Tar ha ritenuto applicabile alla fattispecie una disciplina, quella contenuta nel D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, che si discosta da quella generale contenuta nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, soprattutto per quel che concerne la legittimazione soggettiva del richiedente, stabilendo che "le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse" (articolo 3 D.lgs. 39/97).
Il carattere eccezionale di quest'ultima disciplina, rispetto alla regola generale contenuta nella legge sul procedimento amministrativo, rende indiscutibile la necessità di una precisa delimitazione del campo di applicazione oggettivo della norma derogante, non solo per un'esigenza di teoria generale ma anche per individuare, con riferimento alle singole fattispecie concrete, la ragione di uno scostamento così radicale dalla regola generale.
A tale riguardo, l'indagine ermeneutica è agevolata dall'articolo 2 del D.lgs. 39/97, secondo il quale "si intende per "informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente."
Chiedo di approfondire con altri dati eventualmente compatibili con l'argomento in questione.


sasalino