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Scusate la mia ignoranza sull'argomento ma, nel caso di un intervento edilizio del tipo: nuova costruzione di civile abitazione con scavo del terreno naturale per realizzazione piano interrato o seminterrato o cmq piano fondazioni, e utilizzo dello stesso per modellazioni e reinterri all'interno dello stesso sito e nell'ambito della medesima "pratica edilizia" il Piano di Utilizzo va presentato si o no? A leggere sul sito del Comune di Milano parrebbe di capire di no (sarebbe sufficiente l'atto di notorietà in cui si dichiara la non sussistenza delle condizioni per bonifica ambientale ai sensi del Dlgs 152/06) ma mi auguro che almeno le analisi chimiche siano obbligatorie! O ci sono pure "rabdomanti" che escludono con poteri extrasensoriali il non superamento delle CSC?
Buona domenica a tutte/i smile

Ultima modifica di coloniko; 14/10/2012 09:51.

potius sero quam numquam
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Il Piano di Utilizzo va fatto e soprattutto le analisi chimiche. A Milano vorrei sapere dove trovo terreno naturale !!!!! Io ci lavoro e solo raramente ho visto qualcosa di pulito !
Il Comune di Milano è un Ente molto confuso (soprattutto dopo che hanno arrestato metà dell'ufficio bonifiche as causa delle note vicende Santa Giulia e Calchi Taeggi)

#120614 16/10/2012 07:56
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Ho dato una lettura rapida al decreto e al forum, quindi mi scuso subito se l'argomento è stato già trattato, ma mi tocca dare una risposta in tempi brevi.
Non mi è ben chiaro se, nell'attesa di eventuali norme di semplificazione, in un cantiere nel quale le terre restano lì, occorre il Piano di Utilizzo e le analisi chimiche. Mi pare di aver capito che servano entrambe.
Qualcuno mi può dare conferma?

Grazie

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Cosa intendi per "restano lì"?
Che il materiale verrà riutilizzato in toto nello stesso cantiere o che verrà depositato provvisoriamente lì in attesa di definirne l'utilizzo altrove?

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Intendo che vengono impiegate per rinterri e sistemazioni esterne all'interno del lotto. E' una situazione dalle mie parti abbastanza frequente per fabbricati di piccole dimensioni.
Grazie

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Da ciò che mi è parso di capire leggendo qua e là in Internet, in attesa di procedure semplificate da molti invocate:
1) secondo, per esempio, ASSIMPREDIL ANCE, il Piano di Utilizzo, le analisi chimiche e Atto di Notorietà certificante, tra le altre cose, il rispetto delle CSC ex D.lgs. 152/06 vanno fatti SEMPRE per qualsiasi tipo di intervento (quindi senza alcuna differenza tra utilizzo dei materiali di scavo nel medesimo cantiere o all'esterno del cantiere di produzione degli stessi);
2) sul sito del Comune di Milano SEMBRA invece che il Piano di Utilizzo non sia richiesto se il materiale di scavo rimane all'interno del sito di produzione dello stesso (Reimpiego per rinterro diretto nel medesimo sito di escavazione ai sensi dell’art. 185 del DLgs 152/06) ma occorre comunque presentare un Atto di Notorietà che dichiari il rispetto delle CSC (che quindi il materiale di scavo è da ritenersi sottoprodotto e non rifiuto - terreno contaminato, ecc. ecc secondo il Regolamento in oggetto e che quindi non sussistono le condizioni per obbligo di bonifica) e pertanto direi che cmq almeno le ANALISI CHIMICHE DOVREBBERO ESSERE NECESSARIE E OBBLIGATORIE.
Cmq leggendo il Decreto-Regolamento sembra che il Piano vada SEMPRE redatto, o, per lo meno, non mi sembra che vi sia nulla che lasci trasparire per il momento la possibilità di sussistenza di eccezioni o semplificazioni.
Ciao

Ultima modifica di coloniko; 18/10/2012 09:04.

potius sero quam numquam
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Una ditta di movimento terre, con la quale collaboro frequentemente, deve fare un lavoro di scavo e trasporto TRDS per la costruzione di un fabbricato (1000 mc di TRDS). Siccome si è trovata con il piano di gestione già redatto da un geologo conoscente del proprietario, me lo ha inviato per vedere se era tutto a posto. Il collega non ha fatto le analisi per caratterizzare il materiale ma ha affermato che "sono state omesse analisi di laboratorio in quanto non è ipotizzabile un inquinamento dell’area di produzione" in quanto dichiara che "l'utilizzo pregresso ed attuale dell'area è come terreno incolto ed improduttivo", e che "non sono presenti siti o infrastrutture potenzialmente inquinanti nell’area di intervento".

Poi in apposito allegato al P. di U. il geologo autocertifica che:
Le rocce e terre non saranno interessate da tecnologie di scavo con impiego di prodotti che potrebbero contaminare le terre e rocce oggetto di scavo;
La zona di scavo non ricade in aree industriali, artigianali o soggette a potenziale contaminazioni, infatti l’area non è interessata da serbatoi o cisterne interrate; nell’area non sono mai stati localizzati impianti ricadenti nell’Allegato A del DM 16/05/89, nella disciplina del D. Lgs. 334/99, nella disciplina del D. Lgs. 372/99, nella disciplina del D. Lgs. 152/06: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione; l’area non è mai stata sede di impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D. Lgs. 209/99; non è stata interessata da interventi di bonifica né ora né in passato e si esclude la possibilità che possa essere stata inquinata da aste fluviali o canali su cui sono presenti potenziali fonti di contaminazione;
L’area in oggetto non è una zona di scavo limitrofa a quelle del punto precedente;
Nell’area di scavo oggetto del presente piano non si sospettano contaminazioni dovute a fonti diffuse.


Tutto questo però poi lo vuole far dichiarare anche alla ditta di movimento terre con apposito modulo da compilare ed inoltre, in altro allegato, dopo averlo dichiarato lui, vuole far dichiarare alla ditta anche che: "nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione".

Io ho consigliato al titolare della ditta di non sottoscrivere nessuna delle dichiarazioni che gli sono state sottoposte e di pretendere che sia fatta la caratterizzazione dei materiali scavati mediante le opportune analisi, come previsto dal 161/2012. Inoltre l'ho informato della necessità di presentare il P di U 90 gg prima dell'inizio lavori (almeno fino a che non il legislatore non 'partorirà' una procedura 'semplificata' per piccoli volumi).

Mi chiedevo se sono nel giusto nei consigli che ho dato o se ho omesso qualcosa ed inoltre cosa rischia la ditta che trasporta materiali che non soddisfano i requisiti di qualità ambientale in relazione alle modalità di utilizzo, nonostante il P di U (redatto senza analisi chimiche) dica il contrario.


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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GeoFranz potresti chiederlo ad un noto geometra di Desio, tuttora iscritto al collegio dei geometri.....che faceva affari "d'oro" con il terreno "naturale".....

ti lascio il link di un video che lo ritrae, per rammentarti di chi parlo: spumante di Natale al pirellone

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Ciao
il noto geometra lo conosco benissimo !!! E' stato mio "avversario" per tantissimi anni ! Non aggiungo altro, perchè nel post non è ammesso il turpiloquio ! Non ti dico quante volte mi ha messo i bastoni tra le ruote ! Come diceva qualcuno "Per gli amici la legge si interpreta per i nemici si applica". Io, che non ho "amici", mi son sempre visto applicare la legge !!!!!
Quando io parlo, ovviamente do consigli nella legalità ! Se poi qualcuno vuole fare le cose come i "calabresi" (che qui a Desio hanno fatto sfracelli), si accomodi pure: non sarò mai suo complice !

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Originariamente inviato da: GeofranzDesio
Il Piano di Utilizzo va fatto e soprattutto le analisi chimiche. A Milano vorrei sapere dove trovo terreno naturale !!!!! Io ci lavoro e solo raramente ho visto qualcosa di pulito !
Il Comune di Milano è un Ente molto confuso (soprattutto dopo che hanno arrestato metà dell'ufficio bonifiche as causa delle note vicende Santa Giulia e Calchi Taeggi)


Ciao,
avrei bisogno di un chiarimento...
Ferma restando la NECESSITA' delle analisi chimiche per accertare le caratteristiche del terreno, nel caso citato (riutilizzo in sito di terreno non contaminato) mi sembra si ricada nella fattispecie dell'Art. 185 (che escluderebbe l'applicabilità della Parte Quarta D.Lgs. 152/2006), per cui il Piano di riutilizzo (necessario ai fini dell'applicazione a TRS dell'art. 184-bis) non sembrerebbe necessario. Il nuovo regolamento (ovviamente) non chiarisce tale aspetto, visto che nell'Art. 4 si fa riferimento all'utilizzo del materiale nel corso dell'esecuzione dell'opera stessa in cui è stato generato o di un'opera diversa
Il fatto che il Piano di utilizzo ci voglia è una cautela, un consiglio, un obbligo o una prassi?
Ringrazio per eventuali commenti sull'argomento

Ultima modifica di Andrea_G; 24/10/2012 10:05.
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