Al paragrafo 6.2.1. ...In funzione della complessità del contesto geologico nel quale si inserisce l’opera, specifiche indagini di tipo geognostico saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico" Hanno inserito il termine geognostico Speriamo bene
Si ma quello che mi chiedo è questo: secondo voi cosa ci resta se le nostre competenze di "non-certificati" si limitano alla geognostica? Chi chiamerà un "penetrometrista" per fare un'indagine geognostica? Io credo che questo sancisca la fine di molti colleghi dediti ai servizi...
Vorrà dire che farò prove penetrometriche ai fini geognostici!
Mi sono rotto i c******i!
Prima hanno inziato con le prove di laboratorio, poi le indagini in sito, quando sarà la relazione geologica?
Le briciole al professionista che dovrebbe lavorare per portare i soldi ai laboratori, all' Epap, alle assicurazioni, allora riprendiamoci pure le prove di laboratorio! Mettiamoci insieme a gruppi e certifichiamoci tutti!
Ragà calma... Ho notato una cosa fondamentale nella nuova versione dell'art. 59, comma 2, DPR 380/2001:
Vecchia Versione: 2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
Nuova Versione: 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: (comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, legge n. 134 del 2012) a) prove sui materiali da costruzione; b) (soppressa dalla legge di conversione n. 134 del 2012) c) prove di laboratorio su terre e rocce.
Chi parla di prove GEOTECNICHE di laboratorio nella nuova versione dell'art. 59? Secondo me questi del MIT non possono più autorizzare un fico secco a meno che il legislatore non intervenga a chiarire con norma primaria "nuova" di che tipo di prove di laboratorio su terre e rocce si parla: chimiche? fisiche? meccaniche? Geotecniche? Possiamo provare a far inserire la prova del lancio della roccia in testa a quel cazzone che mette on-line comunicati sul sito istituzionale del CSLP senza avere il coraggio di farli firmare dal responsabile?
Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 02/11/201210:53.
Il discorso sulle geotecniche era inserito nella comunicazione del CSLP, nelle bozze NTC 2012 girate a Settembre (non aggiornate per errore, voglio sperare) e anche nel comunicato di risposta del CNG. Riguardo a quanto c'è scritto nel Decreto Sviluppo è chiaro, solo che il CSLP continua a ricamare attorno al "termine prova di laboratorio", inserendoci tutto, dalle geotecniche al prelievo di campioni e così via. Di per sè non è la Legge il problema, ma le interpretazioni più che faziose che alcuni "ambiti" cercano di far apparire come verità e verbo... L'inquietudine è legata a questo, e anche al modo perentorio del CSLP sul fatto che debbano essere certificate, poi quanto il perentorio sia anche legalmente valido è un altro paio di maniche.
PS: concordo pienamente sul fatto che chi abbia scritto quel comunicato debba essere ben indicato. Come al solito è facile appoggiare la penna sul foglio e poi sparire...
I motivi per cui lo sconcertante (per la sua assurdità) tentativo del CSLP non andrà a buon fine sono due:
1) Dagli atti raccolti durante la costituzione del decreto sviluppo, risulta evidente che la volontà del legislatore è stata quella di eliminare le indagini geotecniche in sito, propriamente definite:
Quote:
Modifica il comma 3, che ha riscritto il comma 2 dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia) relativo all’attività dei laboratori autorizzati dal MIT, eliminando, dal novero delle attività effettuabili dai laboratori citati, le indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito. La modifica di fatto riporta la disposizione recata dal comma 2 dell’art. 59 a una formulazione analoga a quella vigente prima dell’emanazione del decreto-legge.
Allego il dossier che contiene l'emendamento in questione, proposto dall'on. Zamparutti.
2) Un ufficio ministeriale non può ridefinire secondo il proprio capriccio dei termini tecnici consolidati da decenni. Si cadrebbe nel ridicolo perchè allora qualunque burocrate potrebbe spadroneggiare a piacimento, ridefinendo sostantivi, aggettivi e verbi di comune uso per sfizio, stramberia, ticchio o ghiribizzo. Neanche ai giudici è permesso questo. Il CSLP, se convocato in corte, dovrà dare evidenza della documentazione tecnica dove le prve in sito vengono identificate con le prove di laboratorio. Buona fortuna ai ministeriali!
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)