I motivi per cui lo sconcertante (per la sua assurdità) tentativo del CSLP non andrà a buon fine sono due:
1) Dagli atti raccolti durante la costituzione del decreto sviluppo, risulta evidente che la volontà del legislatore è stata quella di eliminare le indagini geotecniche in sito, propriamente definite:
Modifica il comma 3, che ha riscritto il comma 2 dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 (TU
edilizia) relativo all’attività dei laboratori autorizzati dal MIT, eliminando, dal novero delle
attività effettuabili dai laboratori citati, le indagini geotecniche in sito, compreso il
prelievo dei campioni e le prove in sito. La modifica di fatto riporta la disposizione
recata dal comma 2 dell’art. 59 a una formulazione analoga a quella vigente prima
dell’emanazione del decreto-legge.
Allego il dossier che contiene l'emendamento in questione, proposto dall'on. Zamparutti.
2) Un ufficio ministeriale non può ridefinire secondo il proprio capriccio dei termini tecnici consolidati da decenni. Si cadrebbe nel ridicolo perchè allora qualunque burocrate potrebbe spadroneggiare a piacimento, ridefinendo sostantivi, aggettivi e verbi di comune uso per sfizio, stramberia, ticchio o ghiribizzo. Neanche ai giudici è permesso questo. Il CSLP, se convocato in corte, dovrà dare evidenza della documentazione tecnica dove le prve in sito vengono identificate con le prove di laboratorio. Buona fortuna ai ministeriali!