Ragà calma...
Ho notato una cosa fondamentale nella nuova versione dell'art. 59, comma 2, DPR 380/2001:


Vecchia Versione:
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

Nuova Versione:
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
(comma così sostituito dall'art. 7, comma 3, legge n. 134 del 2012)
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (soppressa dalla legge di conversione n. 134 del 2012)
c) prove di laboratorio su terre e rocce.


Chi parla di prove GEOTECNICHE di laboratorio nella nuova versione dell'art. 59?
Secondo me questi del MIT non possono più autorizzare un fico secco a meno che il legislatore non intervenga a chiarire con norma primaria "nuova" di che tipo di prove di laboratorio su terre e rocce si parla: chimiche? fisiche? meccaniche? Geotecniche? Possiamo provare a far inserire la prova del lancio della roccia in testa a quel cazzone che mette on-line comunicati sul sito istituzionale del CSLP senza avere il coraggio di farli firmare dal responsabile?

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 02/11/2012 10:53.