Passiamo adesso alla sentenza del CDS, cavallo di battaglia del CSLP.
La sentenza non è più valida nel caso specifico. Vi riporto un capoverso significativo nelle conclusioni:
In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, nella parte in cui fa riferimento alle prove geotecniche, ricomprende nel proprio ambito applicativo anche le prove che si svolgono in situ e che consistono nelle prove specificamente indicate nei suddetti atti normativi secondari.
Poichè nelle sue conclusioni la sentenza cita il vecchio art. 59, la sentenza stessa è valida esclusivamente per i contenziosi avvenuti in precedenza all'entrata in vigore del decreto sviluppo. Nel d.p.r. n. 380 del 2001 modificato dal decreto sviluppo, infatti, non c'è più alcun riferimento alle prove geotecniche:
Prima (capoverso a cui fa riferimento la Sentenza:
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
Dopo, DPR 380/2001 successivamente al Decreto sviluppo, art. 59
(Dove sono citate le prove geotecniche???? Sono scomparse!! La Sentenza non ha più ovviamente alcuna competenza giuridica in merito)
3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (( (soppressa) ));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».