Questo il mio parere sulla questione esposta da margherita.
Tenuto conto della definizione fornita dall'art. 184-bis comma 1 lettera b) del DM 152/2006 per "sottoprodotto" si intende qualsiasi materiale di scavo, naturale e non contaminato, riutilizzato sia nello stesso sito in cui è stato escavato, sia in siti diversi.
Preso atto che nel caso di riutilizzo nello stesso sito non si applica la parte IV del DM stesso (art. 185, comma 1, lettera c), un "sottoprodotto" dovrebbe pertanto ricadere in ambito di gestione "Terre e Rocce da Scavo" solo nel caso di riutilizzo in siti diversi da quelli di produzione e non nel caso di riutilizzo in sito.
Dal momento che per la definizione di sottoprodotto l'art. 4, comma 1 del D.M. 161/2012 richiama l'art. 183 del D.M. 152/2006, che a sua volta fa riferimento all'art. 184-bis dello stesso D.M., senza però tener conto di quanto riportato all'art. 185, che, a differenza dell'art. 186, non è stato abrogato dal D.M. 161/2012, mi sembra logico pensare che il riutilizzo in sito di un materiale naturale con concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori di colonna A, Tabella 1, Allegato 5, parte IV, Titolo V del D.M. 152/2006 possa avvenire senza la predisposizione del Piano di Utilizzo.
Al limite, pur rimanendo all'interno dello stesso cantiere, il PdU del materiale escavato potrebbe essere invece necessario nel caso di superamento dei valori di CSC.