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Non so cosa dire, ripeto, a prima vista sembra uno scherzo.


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Certamente auspicavo la specificità ma sicuramente NON ministeriale.....


"laudato si mi signore
per sora nostra acqua
tanto umile et preziosa et casta" S. Francesco d'Assisi

Vorlicek Pier - Andrea
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Post doc in hydrogeology
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Sono caduti nel ridicolo, ma perché fare carte false e a quale scopo? Qualcuno con un certo senno e di posizione politica alta può dire a loro che è ora di finirla. Dovrebbero organizzare un tavolo con tutti gli attori e mettere giù qualcosa di sensato, utile e non penalizzante per i cittadini.

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adilex Offline OP
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Saranno anche caduti nel ridicolo, sembrerà forse uno scherzo, però la questione che sembrava chiusa si è di nuovo riaperta. Non riesco a capire cosa comporterà questa presa di posizione del CSLP, quanto questa sia "vincolante" per il nostro lavoro e come ci si possa muovere. Sarebbe auspicabile avere un parere anche dal nostro Ordine Nazionale, e in tempi rapidi...


Andrea Alessandrini
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Chi nota la differenza tra caratteristiche progettuali dei materiali da impiegare nella costruzione e caratteristiche sperimentali dei materiali già impiegati nella costruzione?

Quella del MInistero e' solo un'escamotage fornita ai laboratori che la utilizzano in caso di ricorso amministrativo per gare d'appalto. Notate che l'interesse del CSLLPP è nel comunicare alle amministrazioni pubbliche di attenersi alle sue minchiate (sofisimi alla Mcoy): "rappresentando altresì l’opportunità che gli Enti appaltanti, pubblici e privati, continuino a richiedere il possesso della predetta autorizzazione ai laboratori incaricati di eseguire.....".
Infatti se andiamo in ricorso con uno di questi laboratori guarda un pò cosa ti escono fuori....all'ultima pagina...

Ps.
Andate a vedere anche chi è l'avv. Professore che ha redatto il ricorso: semplicemente mettendo il suo nome su google esce..

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2...l?uuid=AaOQygME

La vedo sempre più nera. Quest'anno voterò il movimento 5 stelle e che se ne vadano tutti a fan*** se vince la cosiddetta antipolitica ( o meglio la politica dei cittadini!!!)

Per mettere la parola fine a questa assurda vicenda dei laboratori bastava che il CNG e tutti gli Ordini che hanno partecipato al ricorso evidenziassero la violazione di due articoli del DPR 380/2001 :

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
omissis..
2. La costruzione delle opere...deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

omissis...


Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

omissis..

3. Alla denuncia devono essere allegati

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

omissis...
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

omisssis....


Immagini allegate
Ultima modifica di mccoy; 25/10/2012 15:09. Motivo: modificato un termine sconveniente
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Andrea Evangelista
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Andrea, mi era sfuggito quel post, che qui riporto, vedo se aggiungerlo allo sticky

Quote:
Tra l'altro avrei un messaggio per McCoy:
Oltre all'interpretazione di mimmo71 (per cui il c.s.ll.pp. non può più autorizzare le indagini in sito ma restano autorizzati i vecchi laboratori e gli ufficiali)
potresti magari inserire anche la mia:
La sentenza del CDS, anche se basata su un'articolo di legge modificato, ha nel testo, e non nelle conclusioni, dei principi che non si possono ignorare, ovvero:

1) il significato da attribuire all'espressione "laboratori" e "prove geotecniche su terre e rocce" è espresso dalle circolari (atti normativi secondari con cui l'l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha fornito utili criteri di interpretazione e anche di delimitazione del significato dei concetti stessi)Il sindacato giurisdizionale su tali atti, è consentito soltanto nel caso in cui le scelte effettuate si pongano in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica.

QUANTO SOPRA PER DIRE CHE, SE NON CON UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO CHE LE IMPUGNI IN BASE AD IRRAGIONEVOLEZZA TECNICA, NON SI POSSONO SINDACARE LE CIRCOLARI, IN CUI SI LEGGE:

1) per laboratorio si intende «l’insieme costituito da personale, locali e attrezzature»

Ergo il c.s.ll.pp. potrebbe continuare a dare autorizzazioni a laboratori ad effettuare prove in sito interpretando "prove di laboratorio" con "prove fatte da (e non in) un laboratorio"


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adilex Offline OP
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Quindi secondo voi non ci salva più nessuno? La loro interpretazione di laboratorio è realmente suffragata da sentenze e quant'altro?
Perchè se così è, anche leggendo il loro comunicato pare che la questione si chiuda qui, partita finita... Che dite, troppo pessimista?
E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa stavolta il nostro CNG, sul sito ancora campeggia la "questione Geognostica e Geotecnica", ma nessun riferimento al nuovo calcio che ci hanno rifilato...

Ultima modifica di adilex; 25/10/2012 19:08.

Andrea Alessandrini
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Egregio collega, ma non mi è chiara la definizione di laboratorio perchè il mio dizionario riporta: "1. locale o complesso di locali attrezzati per ricerche scientifiche: laboratorio chimico,farmaceutico, ecc.; 2. officina annessa a un negozio; locale dove si svolgono attività artigianali." Ora, se la lingua italiana non è un'opzione, mi sembra che l'estrapolazione e l'interpretazione data della legge dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici sia forzata e di parte. Cordiali saluti.


Dott. Geol.Massimo, Pasquale FEDELE
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Originariamente inviato da: adilex
Quindi secondo voi non ci salva più nessuno? La loro interpretazione di laboratorio è realmente suffragata da sentenze e quant'altro?


Assolutamente no, la sentenza era riferita ad un altro contesto ed è valida esclusivamente per i casi antecedenti alla modifica dell'art. 59.

Ripeto che un ufficio ministeriale non può in alcuna maniera imporre la propria volontà in presenza di una legge che dice altrimenti.
Dopo il sisma dell'Aquila la protezione civile organizzò alcune riunioni, emanando circolari ecc., e qualcuno dei colleghi si chiedeva, e mi chiedeva, se bisognava seguire alla lettera quello che dicevano. La risposta era semplice: la normativa (le NTC da poco entrate in vigore) governa, tutto quello che non è indicato nella normativa può essere una raccomandazione ma non è obbligatorio.
Gli uffici competenti si sono poi attenuti alla normativa e non alle raccomandazioni della PC.

Ripeto, il legislatore ha chiaramente distinto le prove di laboratorio dalle indagini geotecniche, come si evince dalle modifiche successive all'emendamento. Per cambiare la legge ci vuole un'altra legge, sicuramente non un'interpretazione chiaramente forzata, contraria alla tradizione e alle definizioni consolidate, con l'unico scopo di scavalcare una normativa che ha frustrato le intenzioni personali dei burocrati.



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