vorrei ricordare quanto di seguito quotato, al di là delle competenze legali, che non sono definite in NTC2008, figuriamoci se può definirle un regolamento regionale.

Per il resto a mio avviso Troncarelli è ottimo presidente che sostiene in maniera magistrale e finora ineguagliabile, la causa dei professionisti geologi nel campo della geotecnica di indagine. Gli aspetti negativi del regolamento del Lazio secondo me sono nello specificare che tipo di indagine materiale del sottosuolo deve essere condotta. Sarebbe sufficiente stabilire l'obbligatorietà della stessa. Ai funzionari, se ne sono in grado, l'onere di verificare la veridicità e la bontà delle investigazioni in relazione all'opera in progetto. Evidentemente la burocratizzazione dei processi è abilmente usata per autotutela mentre strumentalmente si proclama la tutela della Categoria rispetto a Clienti poco disposti a pagare professionsiti corretti. Non entro nella discutibilissima valutazione degli aspetti sismici, in cui influenze accademiche hanno sortito più svantaggi che vantaggi per chi opera da sempre con serietà, scienza e coscienza nel mondo reale delle professioni.


Quote:


La relazione geotecnica è una ed una sola. Nel cap 10 della circolare 617 infatti, sul discorso relazioni specialistiche si richiama, in parentesi, il 6.2.2 del DM e il C6.2.2 della circolare stessa. In particolare al C.6.2.2.5 della circolare si legge:

Quote:
“La Relazione Geotecnica contiene i principali risultati ottenuti dalle indagini e prove geotecniche, descrive la caratterizzazione e la modellazione geotecnica dei terreni interagenti con l’opera, e riassume i risultati delle analisi svolte per la verifica delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d’esercizio del sistema costruzione-terreno.”



Non esiste nella norma una “relazione sulle indagini geotecniche”. Le relazioni specialistiche del capitolo 10 della circolare 617 non sono altro che le relazioni citate in altri punti della norma stessa, tranne quella sulla modellazione sismica con buona pace degli effetti di sito di cui al cap. 7 del DM. Quest'ultima di per sé è quantitativamente irrilevante(come quantità di lavoro da svolgere) ed infatti alcuni regolamenti regionali (Lazio) e le linee guida cng, la accorpano alla relazione geologica.