Originariamente inviato da: gi basile
[quote=mccoy]...
E, proprio per questo (ammesso che non vi sia l'annesso), mi sento sufficientemente garantito nei confronti di qualsivoglia contestazione in quanto l'adozione dei valori caratteristici rientrerebbe sempre nell'ambito della ragionevole discrezionalità di chi opera.


Il fatto che non vi sia annesso non cambia il fatto che ci sia un rinvio all'EC7.
Ti dirò di più, anche se quel rinvio non ci fosse, per quanto non espresso in una legge, giuridicamente valgono le norme di buona prassi, e tutte le norme UNI sono considerate indisputabilmente tali.

Sono stato una volta ad un convegno sulla sicurezza. Il relatore era stato rinviato a giudizio per un infortunio da colpo di frusta della pompa per calcestruzzo. Non esiste da nessuna parte nella normativa italiana un riferimento ad una distanza di sicurezza. Il CTU lo incastrò scrivendo che tale riferimento esiste negli British Standards e che non era stato rispettato. Si tratta di norme riconosciute di buona prassi, anche se non italiane e si suppone che un tecnico debba assolutamente conoscerle. Come si suppone che un tecnico delle costruzioni debba assolutamente conoscere gli eurocodici.
È una grave mancanza non avere letto gli eurocodici, e ancora peggio per gli Ordini essere sprovvisti di una copia in libreria.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)