Cari colleghi e amici,
In questo momento di crisi, ho preso la decisione di aprire un topic denominato parametrizzazione geotecnica al fine di favorire scambi di opinioni e iniziative.
La rete è una ottima opportunità che consente di colloquiare con un numero più ampio di quello rappresentato dalle Associazioni di categoria. Esse potranno raccogliere un ampio spettro di opinioni e informazioni che potranno essere utilizzate nelle sedi che riterranno più opportune.
Quelli che mi conoscono sanno della mia dedizione verso la geologia applicata e in particolare alla geotecnica ma che non ho mai avuto una visione settoriale, mirando sempre alla qualità dei servizi e alla qualificazione dei professionisti.
Per questo motivo, pur essendo il topic indirizzato prevalentemente a chi opera nel campo della geotecnica, esso è aperto a quanti vogliono dare il loro contributo per evidenziare problematiche e spunti finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi.
Sperando in un buon esito per questa iniziativa, apro l’argomento con le considerazioni. che seguono.
Piero Focardi
Vari incontri avuti negli ultimi tempi con alcuni colleghi mi hanno stimolato a fare alcune considerazioni su problemi professionali relativi allo svolgimento di indagini geologiche e geotecniche in relazione alla applicazione delle nuove norme tecniche, alle prestazioni dei laboratori autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base anche alle recenti sentenze emesse dalla Magistratura relative alla applicabilità delle autorizzazioni stesse.
Le operazioni che concorrono alla compilazione della relazione geotecnica sono varie e presentano aspetti diversi.
Cominciamo dalle nuove norme. Esse indicano le varie fasi che concorrono alla progettazione delle opere distinguendo tre momenti definiti Caratterizzazione e modellazione del sito (paragrafo 6.2.1); Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica (par. 6.2.2); Verifiche della sicurezza e delle prestazioni par.6.2.3).
La relazione geotecnica allegata al progetto (vedi circolare C 6.2.5) comprenderebbe i risultati delle indagini, la definizione del modello fisico del terreno e le verifiche della sicurezza e delle prestazioni (SLU e SLE). Poiché la costruzione del modello fisico e le verifiche avvengono in momenti diversi sarebbe stato più opportuno distinguere anche nel documento di sintesi (relazione geotecnica) la parte relativa alle indagini geognostica da quella dei calcoli e verifiche della sicurezza (SLE e SLU delle norme).
Per la progettazione geognostica e la costruzione del modello fisico è infatti sufficiente disporre di un progetto preliminare mentre per le verifiche SLE e SLU è indispensabile un progetto definitivo. In pratica tutta la parte dell’indagine per la costruzione del modello fisico del terreno con la definizione dei valori caratteristici dei parametri necessari alla progettazione può essere svolta anche conoscendo il progetto preliminare mentre le verifiche di sicurezza richieste dalle nuove norme possono essere adeguatamente eseguite solo se si dispongono dati strutturali definitivi.
La progettazione deve trovare una soluzione tecnica relativa alle situazioni fisiche dell’ambiente nel quale si opera e tali situazioni non devono essere condizionate a priori, come potrebbe avvenire se si prendesse alla lettera quanto indicato nel 5° capoverso del paragrafo 6.2.2: “E’ responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.
La lettura del capoverso nella forma scritta potrebbe indurre a errori quali la semplificazione del modello del terreno per adeguarlo a modelli di calcolo privilegiati dal progettista.
La responsabilità del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica dovrà essere affidata completamente allo specialista (geologo o ingegnere geotecnico) che progetterà l’indagine stessa in relazione alle caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche tenendo conto, per quanto riguarda il progetto, solo delle problematiche relative alla sua realizzazione.
Analogamente a quanto indicato sul difetto di programmazione delle indagini da parte del progettista, anche l’effettuazione di verifiche della sicurezza su basi ipotetiche, senza avere una adeguata conoscenza dei carichi può indurre ad errori per la stessa tendenza alla semplificazione strutturale questa volta nei confronti del progetto.
Pertanto nel caso che non si disponga del progetto esecutivo la parte della relazione geotecnica che si riferisce alla indagine e alla parametrizzazione non dovrebbe fornire calcoli geotecnici ma limitarsi a dare indicazioni qualitative.
Le nuove norme tecniche prevedono che le verifiche siano effettuate con verifiche a breve e a lungo termine adottando valori caratteristici dei parametri geotecnici adottati
In genere si intendono come valori caratteristici le entità che statisticamente hanno una probabilità di accadere pari al 5%. Nel caso dei terreni si fa riferimento a valori prudenziali. Ovviamente questi valori dovrebbero essere minori o maggiori nel senso più sfavorevole, rispetto al valore medio o al massimo uguale al valore medio. Per ottenere la distribuzione dei valori e del valore medio occorre un certo numero di prove per ogni unità individuata. Se il numero di prove è inadeguato e si adotta ad esempio come valore caratteristico il valore ottenuto da un unico campionamento si commette ovviamente un errore in accesso o difetto e l’errore sarà tanto più grande quanto più esso si discosta dal valore medio che si otterrebbe da un congruo numero di campioni.
Una indagine sulla validità di campioni testati per prove di resistenza o comprimibilità potrebbe essere valutata ricorrendo oltre a prove dirette mirate alla determinazione del parametro richiesto anche ad altre analisi quali umidità, peso di volume, limiti di consistenza su più campioni della stessa unità o più semplicemente attraverso prove continue in sito quali le prove penetrometriche.
Le prove penetrometriche, molto diffuse, hanno però notevoli limitazioni relativamente all’utilizzo dei valori ottenuti per l’ottenimento di valori di comprimibilità e di resistenza per la notevole incertezza delle formule empiriche disponibili. Inoltre per terreni coesivi non sono affidabili i risultati ottenuti da formule empiriche relativamente alla comprimibilità e alla resistenza al taglio di terreni in termini di pressioni efficaci essendo i risultati condizionati dalla troppo alta velocità di conduzione della prova penetrometrica.
In sostanza per disporre di dati di resistenza a lungo termine devono essere sempre eseguite prove di laboratorio (prove triassiali o prove di taglio diretto).
Indagini svolte presso laboratori geotecnici italiani hanno evidenziato che il numero di prove eseguito è scarso e molto spesso insufficiente e inadeguato.
Le nuove norme prescrivono che le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori con autorizzazione ministeriale (elenco depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Questo fatto è stato oggetto di impugnazione da parte dell’Ordine Nazionale dei Geologi.
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio e il Consiglio di Stato sez VI con sentenza del 1 Giugno 2012 n 3283 hanno sentenziato la differenza sostanziale tra le indagini geognostiche (nel campo delle quali possono essere comprese le perforazioni e il prelievo dei campioni) dalle prove geotecniche che comprendono prove di laboratorio e prove in sito.
In sostanza in base alle sentenze di cui sopra le indagini geognostiche possono essere effettuate anche da strutture che non fanno parte dell’elenco emanato dal Servizio Tecnico Centrale.
Non so quale sia l’iter amministrativo in considerazione anche del fatto della emissione della circolare 08 Settembre 2010 n. 7618/STC sostitutiva della precedente circolare n.349/99 nella quale si definiscono i settori di prova e certificazione relativamente alle prove terre (settore A) e alle prove su rocce (settore B), senza alcun riferimento alle prove in sito definito settore C della circolare 349/99.
Mi auguro una soluzione amichevole tra il STC e l’Ordine dei Geologi nella formulazione dei criteri di autorizzazione delle indagini geognostiche in situ che dovranno comunque portare alla revisione dell’ex settore c. prove in sito della circolare 349/99 superata da quella di più recente emissione.
Senza entrare in merito alle prese di posizione di associazioni e organismi e operando con il buon senso a mio avviso vanno distinte quelle che sono prove ( prove penetrometriche, pressiometriche, dilatometriche, ecc) per le quali occorrono sistematici controlli per la conduzione della prova, taratura di strumenti dalle altre operazioni quali il prelievo di campioni, la collocazione di strumentazioni quali piezometri. tubi inclinometrici ecc che devono essere condotti sotto la responsabilità del professionista incaricato (progettista, collaboratore tecnico:geologo ingegnere geotecnico) il quale stabilirà modalità, criteri e profondità, certificando tutte le operazioni condotte.
Nel caso particolare di sondaggi geognostici il professionista incaricato dovrà seguire direttamente tutte le operazioni, dalla collocazione della sonda, alla misurazione della falda, alla esecuzione di eventuali test di cantiere e al prelievo e contrassegno dei campioni, fino alla compilazione della stratigrafia
La presenza di altri professionisti responsabili della impresa di geognostica può generare confusione e può costituire problematiche circa le responsabilità sui risultati dell’indagine.
I campioni non necessariamente dovranno essere indisturbati (vedi il caso di campionamenti per la scelta di materiali per opere in terra) e la scelta della ditta può non ricadere a quelle con le caratteristiche indicate per l’autorizzazione ministeriale quali ad esempio il caso di perforazioni a distruzione per collocazione di strumentazioni, perforazioni profonde o indagini geognostiche su fondali marini, ecc.
La scelta dei campioni e la certificazione dei prelievi dovrebbe essere effettuata dal professionista incaricato nella veste di direttore delle indagini nello stresso modo di come avviene nella confezione di campioni di calcestruzzo nei cantieri. D’altra parte la qualità del materiale sottoposto a prova viene certificata dal laboratorio che esegue le analisi
Nel caso di revisione dell’autorizzazione del settore c) prove in situ dovrebbero essere riviste anche le prove indicate nella precedente circolare. L’elenco indica infatti prove che tradizionalmente non fanno parte delle operazioni di ditte di geognostica (prove di densità in sito, prove di carico con piastra) ma piuttosto dei laboratori geotecnici. Nell’elenco delle prove è inserita inoltre la prova C.B.R in sito che è più giusto che sia eseguita dallo stesso laboratorio che ha effettuato la prova sul medesimo materiale al fine di controllare la corrispondenza dei risultati ottenuti in campagna con quelli di laboratorio eseguiti sullo stesso materiale previo trattamento.
Riprendendo il tema generale sui contenuti delle autorizzazioni del settore c) è mia opinione che detto settore dovrebbe essere completamente rivisto limitando l’elenco alle prove per le quali sono necessari periodici controlli quali le tarature di strumenti.
Inoltre per non danneggiare le numerose piccole imprese specializzate nella esecuzione di prove particolari, l’autorizzazione potrebbe essere modificata riportando l’elenco completo delle prove ma concedendo l’autorizzazione anche per singole prove alle società che presentino adeguate garanzie.
Al pari delle altre autorizzazioni dovrebbe essere comunque garantita la distinzione tra attività imprenditoriale e professionale, cosa che dovrebbe essere auspicata e favorita anche dall’Ordine Nazionale dei Geologi.
Il fatto che ci sia una situazione di stallo relativa alla autorizzazione delle indagini in sito, non giustifica il fatto che le indagini geotecniche siano spesso insufficienti per una adeguata caratterizzazione geotecnica dei terreni e vi sia una certa colpevolezza dei funzionari regionali e dei tecnici delle commissioni edilizie preposti ad esaminare le relazioni geotecniche nell’accettare elaborati allegati ai progetti non conformi a quanto richiesto dalle norme tecniche (parametri e verifiche SLE e SLU in termini di pressioni totali e efficaci).