Originariamente inviato da: pasionaria
Questo è ciò che si legge ancora oggi (7/01/2013) dal sito del CSLLPP:
..questo Consiglio Superiore ll.pp. ribadisce la piena vigenza dell'autorizzazione ministeriale nei vari ambiti riguardanti le prove in situ e dei relativi certificati già emessi, rappresentando altresì l’opportunità che gli Enti appaltanti, pubblici e privati, continuino a richiedere il possesso della predetta autorizzazione ai laboratori incaricati di eseguire e certificare il prelievo dei campioni da inviare in laboratorio e quelle prove in situ per le quali è richiesta l’autorizzazione.

Domanda 1 (mia che sono di coccio): quali sono "le prove in situ per le quali è richiesta l'autorizzazione"? C'è un elenco da qualche parte?

Domanda 2 Perchè CSLLPP non recepisce:
a) l'art 59?

b) la sequela delle mansioni del geologo (Art. 41 DPR 328/2001 (attività del geologo)) ?

A mio modestissimo avviso, le autorizzazioni ministeriali rilasciate prima della sentenza del TAR e prima dell'abrogazione dell'art. 59 incriminato (L. n 134 07/08/2012) sono valide sino alla scadenza della stessa, in quanto rilasciate con le norme vigenti nel periodo. E', infatti, ampiamente riconosciuto che le leggi non hanno "valore retroattivo".

rappresentando altresì l’opportunità che gli Enti appaltanti, pubblici e privati, continuino a richiedere il possesso della predetta autorizzazione ai laboratori incaricati di eseguire e certificare il prelievo dei campioni da inviare in laboratorio e quelle prove in situ per le quali è richiesta l’autorizzazione
L'"opportunità" di richiedere la "certificazione" non corrisponde necessariamente all'"obbligo" della stessa.
Pertanto gli enti pubblici o privati potranno scegliere con la massima libertà a chi affidare gli incarichi, senza alcun "obbligo di certificazione".

Attualmente, "il Servizio Tecnico Centrale intende predisporre una nuova apposita Circolare, recante i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla certificazione delle attività di “laboratorio” come sopra definite; le predette attività comprenderanno diversi settori, eventualmente ciascuno oggetto di specifica autorizzazione. Con tale circolare, superando definitivamente tutti i dubbi interpretativi, sarà possibile in tempi brevi ovviare al vuoto normativo creatosi con l’annullamento della Circolare n.7619/201, e completare l'iter delle numerose richieste di autorizzazione attualmente in attesa di essere concluse."
Mi auguro che il CNG (e OR) vigili con attenzione e lungimiranza alla sematica disquisizione del CSLP sul termine "geognostica" e predisponga gli opportuni (se del caso, ovviamente) ricorsi.


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859