Originariamente inviato da: grannisi
A mio modestissimo avviso, le autorizzazioni ministeriali rilasciate prima della sentenza del TAR e prima dell'abrogazione dell'art. 59 incriminato (L. n 134 07/08/2012) sono valide sino alla scadenza della stessa, in quanto rilasciate con le norme vigenti nel periodo. E', infatti, ampiamente riconosciuto che le leggi non hanno "valore retroattivo".


Certamente, la recente circolare può essere valida solo nell'intervallo di tempo che ha termine con l'abrogazione, o meglio la modifica, dell'art. 59 incriminato.

Sarà difficile convincere i giudici che le prove in situ, eliminate esplicitamente dalle previsioni dell'articolo (con richiamo specifico sullo stralcio), possano essere comprese nelle prove di laboratorio, non stralciate.

Se le due categorie di prove fossero state equivalenti, come continua ad affermare il CSLP, non avrebbero potuto subire un trattamento così radicalmente diverso daparte del legislatore.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)