Per i consiglieri dell'Ordine ricordo la legge istitutiva dell'Ordine:
Legge, 3 febbraio 1963, n. 112
Tutela del titolo e della professione di geologo
Articolo 3
Oggetto della professione
Formano, oggetto dell'attività professionale del Geologo:
1. l'ESECUZIONE di RILEVAMENTI e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
2. le RILEVAZIONI e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
3. le INDAGINI geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
ecc....