Il blog di Marco Mucciarelli è di rapida lettura, viene colto un elemento di contraddizione tecnica tra l'assunto iniziale del giudice (citato da 'presa diretta' e le successive considerazioni:

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Il giudice chiarisce una volta per tutte che "non è sottoposta a giudizio la scienza per non essere riuscita a prevedere il terremoto del 6.4.09. Già si è detto che le conoscenze scientifche attuali non consentono una previsione deterministica dei terremoti, ossia non consentono di prevedere con precisione l’anno, il mese, il giorno, l’ora, il luogo, la magnitudo e la profondità di un terremoto"
Poco dopo però contesta agli imputati un comportamento omissivo, per non aver correttamente valutato il rischio e in particolare dice che "la legge non esigeva una riposta in termini di certezza scientifca sulla previsione del terremoto, ma una valutazione del rischio in termini di completezza e adeguatezza. E, come detto, vi è una grande differenza tra la prevedibilità di un terremoto e la prevedibilità del rischio: il terremoto è un fenomeno naturale non prevedibile; il rischio è una situazione potenziale analizzabile".
Ora può anche darsi che nell'avere tenuto per 10 anni il corso di Sismologia Applicata al corso di Laurea in Rischi Naturali di una Facoltà di Ingegneria io abbia insegnato sempre la cosa sbagliata, ed altrettanto abbiano fatto i colleghi del corso di Rischio Sismico, ma quello che si insegna come definizione accettata del rischio è:

R=P*V*E
ovvero il rischio è dato dalla convoluzione di tre fattori: Pericolosità, Vulnerabilità ed Esposizione (impostazione peraltro condivisa nella sentenza)


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)