A pagina 296-7 si trova secondo me il paragrafo più pericoloso della sentenza, che contemporaneamente delegittima gli sforzi per il miglioramento del patrimonio edilizio e assolve preventivamente gli amministratori pubblici che non sono intevenuti sugli immobili di loro pertinenza:

"La tesi secondo la quale l’attività di riduzione del rischio sismico consiste solo nel miglioramento delle norme sismiche, negli interventi di consolidamento strutturale preventivo e nella riduzione della vulnerabilità delle struttureesistenti .. dunque, non costituisce solo oggetto di una eccezione difensiva ma rappresenta, secondo gli imputati, il prevalente, se non addirittura l’unico, strumento di mitigazione del rischio sismico. Tale tesi difensiva appare assolutamente infondata. In tema di valutazione e di mitigazione del rischio sismico, l’affermazione secondo la quale “l’unica difesa dai terremoti consiste nel rafforzare le costruzioni e migliorare le loro capacità di resistere al terremoto” appare tanto ovvia quanto inutile.
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Tale affermazione è inutile perché fornisce una indicazione non attuabile in concreto e pressochè impraticabile. I Comuni italiani, quasi tutti caratterizzati da estesi centri storici risalenti nei secoli, richiederebbero, per rafforzare le costruzioni esistenti e migliorare la loro capacità di resistere al terremoto,risorse finanziarie talmente ingenti da risultare concretamente indisponibili.
Per quanto riguarda, più specifcamente, la città di L’Aquila, la particolarità del suo patrimonio edilizio, analiticamente descritta nel cd. Rapporto Barberi, rende evidente come non è seriamente attuabile il proposito di ridurre il rischio
sismico attaverso il richiamo alla attività di “messa a norma”. Per tali motivi non appare possibile sostenere che la diffusione del cd. Rapporto Barberi possa aver determinato l’esaurimento dei compiti di analisi del rischio e di corretta e completa informazione gravanti sugli imputati alla
data del 31.3.09 e che, a partire da tale diffusione, possono confgurarsi profli di responsabilità solo per gli amministratori pubblici che non hannoprovveduto all’adeguamento sismico degli edifci.
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Marco Mucciarelli
Università della Basilicata
http://www.unibas.it/utenti/mucciarelli/index.html