Grazie Daniela, l'art. 9 dello statuto vigente all'epoca dei fatti è il seguente:

Quote:
Art. 9.
Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi
1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei
grandi rischi e' organo consultivo e propositivo del Servizio
nazionale della protezione civile su tutte le attivita' di protezione
civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la
definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di
protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle
istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi
e degli interventi conseguenti
, nonche' all'esame di ogni altra
questione inerente alle attivita' di cui alla presente legge ad essa
rimesse.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)