Originariamente inviato da: massimo trossero
Ciò che concettualmente non capisco è come sia possibile attribuire ad una terra, il titolo di rifiuto, per non dover attivare il piano di utilizzo ecc, e comunque non dover procedere alla denuncia del sito come inquinato.


Massimo, tutto nasce dalla definizione di rifiuto:
Definizione di rifiuto (Art. 183 comma 1 lett. a):
1. Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

Quindi se la terra ti serve in cantiere ed è funzionale all'opera che stai realizzando, è materia prima e non un rifiuto.
Se la terra non ti serve in cantiere e te ne devi disfare è un rifiuto. Se serve in altro cantiere autorizzato, può essere gestita come sottoprodotto ai sensi del D.M. 161/2012. Se non si riesce a trovare il sito di riutilizzo allora la terra deve essere gestita come rifiuto s.s. ed essere inviata a impianto di recupero/discarica con formulario.

Quindi se attribuisci la definizione di rifiuto, non vuol dire che il sito sia contaminato. La denuncia deve essere effettuata dal committente ( ripeto per tutti dal COMMITTENTE) solo se dalle analisi si evidenzia un superamento delle CSC rispetto alla destinazione urbanistica attuale e/o di progetto.

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
[Linked Image from danasoft.com]