Ciò che concettualmente non capisco è come sia possibile attribuire ad una terra, il titolo di rifiuto, per non dover attivare il piano di utilizzo ecc, e comunque non dover procedere alla denuncia del sito come inquinato.
Massimo, tutto nasce dalla definizione di rifiuto:
Definizione di rifiuto (Art. 183 comma 1 lett. a):
1. Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsiQuindi se la terra ti serve in cantiere ed è funzionale all'opera che stai realizzando, è materia prima e non un rifiuto.
Se la terra non ti serve in cantiere e te ne devi disfare è un rifiuto. Se serve in altro cantiere autorizzato, può essere gestita come sottoprodotto ai sensi del D.M. 161/2012. Se non si riesce a trovare il sito di riutilizzo allora la terra deve essere gestita come rifiuto s.s. ed essere inviata a impianto di recupero/discarica con formulario.
Quindi se attribuisci la definizione di rifiuto, non vuol dire che il sito sia contaminato. La denuncia deve essere effettuata dal committente ( ripeto per tutti dal COMMITTENTE) solo se dalle analisi si evidenzia un superamento delle CSC rispetto alla destinazione urbanistica attuale e/o di progetto.
Massimo