segnalo delibera della Regione Liguria n° 89/2013 dove si legge quanto segue:
"Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali, al fine di fornire una immediata risposta alle esigenze operative connesse alla realizzazione di scavi di ridotte dimensioni, e definire modalità di gestione uniformi sul territorio ligure, si individua la seguente procedura per quanto attiene alla documentazione necessaria alla gestione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1000 mc in banco, facendo salvo il rispetto di tutti i rimanenti requisiti richiesti ai sensi del D.m. n.161/2012.
Per quanto attiene alle opere non soggette a VIA o AIA, che prevedano la produzione di materiali da scavo in volumetria inferiore o uguale a 1000 mc in banco, ed il totale utilizzo degli stessi nel corso dell'esecuzione di opere per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali oppure in processi produttivi in sostituzione dei materiali di cava, il Piano di Utilizzo di cui al comma 1 lettera h del D.M. 161/2012 può essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal Progettista e dal Proponente che attesti:
(i) che l'opera non è sottoposta a VIA o AIA e che il volume dei materiali di scavo prodotti nella realizzazione dell'opera non eccede i 1000 mc in banco;
(ii) ) che le terre e rocce di scavo sono idonee all’utilizzo proposto;
(iii) che il materiale di scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun altro trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'allegato 3 del D.M 161/2012;
(iv) che il sito di produzione non è interessato da interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni;
(v) che in base alle indagini svolte, il materiale da scavo presenta concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del D.M. 161/06 che non superano le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione;
(vi) che si farà ricorso a metodologie di scavo in grado di non determinare un rischio di contaminazione per l'ambiente"