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ragazzi, volevo un parere. Cantiere con scavi superiori a 6000 m3 (circa 14000), riutilizzati completamente nell'ambito del cantiere. Posso avvelermi comunque del 185? tanchiu
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"Devi" gestirle con l'art. 185; vedi anche la risposta del Min.Ambiente all'ordine regionale umbro e la sorprendente recente retromarcia del Comune di Milano sul riutilizzo in sito.
Un'avvertenza però: il DM può contenere una "trappola" con indesiderabili effetti (penali) futuri; il riutilizzo dei materiali scavati all'interno del sito DEVE ESSERE CERTO (ovvero,...accertabile).
Suggerimento: 1) al progetto dell'opera unisci un capitolo "piano scavi e riutilizzo in sito" con le analisi di caratterizzazione chimica e la descrizione dei materiali da scavo (litologia, stratigrafie, etc) soprattutto se vi sono materiali di riporto e se, come posso presumere dal volume che citi, oltre che a "rinterri" s.s. saranno eseguiti anche "modellamenti"; 2)effettua e conserva una buona documentazione fotografica degli interventi.....
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Iscritto: Jan 2007
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grazie Corrado per la celere risposta intendevo fare proprio così. Parte del materiale di scavo (non ho per fortuna riporti) verrà utilizzato per modellamenti. Vedrò di caratterizzare sia la copertura sciolta che il substrato (formazione di San Cassiano) ciao
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Iscritto: Jan 2007
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Corrado interessante la discussione. Allora approfitto: per riutilizzo all'interno dello stesso sito di produzione (quindi 185) si intende all'interno del cantiere? Cioè se scavo qui e poi riutilizzao il materiale 500 m più in la, ma all'interno del cantiere, posso avvalermi ancora del 185? Esempio pratico: nuovo impianto a fune, scavo nella stazione di valle (semiinterrata) e porto il materiale su quella di monte che sarà invece in rilevato. Uso il 185 con una o due analisi e relazione ambientale?
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Ciao su questo punto ti cito l'interpretazione della Provincia di Milano, per la metropolitatana. Se le varie stazioni (cantieri) sono collegate tra loro senza soluzioni di continuità (anche in sotterraneo) allora si considera un cantiere unico. Se tra le "stazioni" ci sono delle zone non cantierizzate (tipo strade pubbliche, ecc.) che "interrompono" la continuità, allora si considerano 2 cantieri diversi (anche se l'opera è unica), per cui bisogna fare il DM 161/12
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Iscritto: Mar 2002
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Ciao su questo punto ti cito l'interpretazione della Provincia di Milano, per la metropolitatana. Se le varie stazioni (cantieri) sono collegate tra loro senza soluzioni di continuità (anche in sotterraneo) allora si considera un cantiere unico. Se tra le "stazioni" ci sono delle zone non cantierizzate (tipo strade pubbliche, ecc.) che "interrompono" la continuità, allora si considerano 2 cantieri diversi (anche se l'opera è unica), per cui bisogna fare il DM 161/12 La soluzione di continuità è utilizzata anche qui in toscana, basta che sia la stessa area di cantiere.
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Iscritto: Mar 2002
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In effetti per quanto riquadra il tema ambientale le regioni non sono competenti, tutte le "normative regionali" temporanee sono destinate ad essere impugnate dal governo..... E chi le applica e poi si ritrova a metà strada..... Mah roba da giurisprudenza
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Iscritto: Dec 2012
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Siamo al "caso dubbio". Vedi infatti le risposte già ricevute dai colleghi dislocati nelle diverse regioni.
La mia opinione (NB: opinione....) per il caso specifico (impianto a fune)é: applicherei il "buon senso", il quale mi dice che il progetto è uno solo, ovvero, non sono due progetti distinti a livello amministrativo (... no?!). Quindi il "cantiere" è unico (ovvero, il sito di produzione e di utilizzo è lo stesso.
Presenterei questa prospettiva all'ente competente.
Caso citato della provincia di Milano: è lo stesso approccio che questa PA ha per i cantieri di bonifica (sui quali ha competenza: se hai un sito in bonifica diviso (per esempio) in due settori da una strada, nel milanese si oppongono al trasferimento da un settore (di scavo dei materiali contaminati) all'altro dove potrebbe essere installato l'impianto di decontaminazione; il trasferimento atrtaverso la sede stradale (pubblica) viene condiderato un "trasporto di rifiuti" (quindi con formulario)e l'impianto di bonifica un "impianto di trattamento rifiuti".....la cui autorizzazione esulerebbe dal titolo V.
La stessa filosofia in provincia di Milano intendono applicarla anche alle terre da scavo: se porti il materiale dal settore di scavo a quello di utilizzo atraverso una srtada pubblica è trasporto di rifiuti.....Se lo fai passare sottoterra...no!
È una applicazione "rigida" della normativa.
Purtroppo a Milano sotto ancora tutti sotto stress per le esperienze passate (sindrome da Montecity-Santa Giulia).
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