Non sono piemontese (anche se mi viene da pensarlo con l'accento di Macario) comunque:
Art. 93 R.D. 1775/1933 "Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame."
In genere viene rilasciato un nulla-osta e non una concessione che comunque prevede una relazione tecnica dove bisogna "dimostrare l’innocuità delle opere realizzate rispetto al buon regime delle acque pubbliche, ai diritti
dei terzi e al sistema di ricarico del bacino".
Vedi te.....


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti