Ora faccio un'intervento a gamba tesa....
Quando in una normativa nel "campo di applicazione" ed in particolare nelle esclusioni il legislatore scrive:
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta....... Significa che non comporta l'onere della prova da parte del proponente. Quindi, una volta che il progettista ha definito progettualmente il riutilizzo delle terre e rocce, se il proponente dichiara che sul sito non venivano svolte attività potenzialmente impattanti sulle matrici ambientali ai sensi del dm 16/5/1989, ed in assenza di pressioni ambientali esterne, e che quindi per lui il sito è non contaminato, il comune lo deve accettare e se non gli va bene, a sue spese, si fa la caratterizzazione del materiale.
Altra cosa è fare le analisi per sicurezza del proponente, per non aver sorprese a lavori iniziati, ma sempre senza obblighi normativi.
Ho appena tenuto un corso sulle T&R con un giurista ambientale,....... Si vede? A fine aprile si replica a Firenze.....Se vi interessa.....
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).