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Non servono versioni ufficiali: come fai a provare inequivocabilmente, in modo assoluto che il sito non è contaminato ?? A parole (ehhh mio nonno ha detto che li non ci lavora nessuno da 100 anni, è sempre stato agricolo, ecc.) ?? Qualunque giudice ti ingabbierebbe e butterebbe via la chiave. Dillo ai tuoi clienti (come io lo dico ai miei, che fanno una resistenza pazzesca, in quanto le analisi sono soldi) che con le parole si ottiene solo la galera ! Unico modo certo è l'analisi !!!
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vgeo
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vgeo
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scusate l'intromissione ma mi trovo in un caso simile... area in provincia di cuneo a vincolo idrogeologico con scavo di circa 200 mc...in parte verrà riportato in sito e il restante in discarica...cosa devo allegare alla mia geologica??
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Sui terreni che rimangono in sito indagini per rispondenza ai requisiti dell'art. 185 (e seguenti) del D.Lgs 152/06 e s.m.ei. sui terreni che vanno in discarica test di omologa per discariche di inerti (chiedi alla discarica della tua zona). Se come "discarica" si intende recupero ambientale di cava cessata in R10, allora serve "Tal quale" e Test di Cessione sui terreni recuperabili. Se invece si intende cava, e non si vuole portare via la terra come rifiuto, allora si segue il DM 161/12. Sul termine discarica c'è molta confusione: Discarica è ciò che è autorizzato secondo il D.Lgs 36/2003 e successive modifiche del 2010 (esistono SOLO 3 tipi di discariche = per inerti, per non pericolosi e per pericolosi). Altrimenti occorre parlare di Recupero ambientale di cava cessata (in R10) o impianto di trattamento/recupero rifiuti inerti (in R5). Infine ci sono i riempimenti (bonifiche agrarie, recuperi ambientali, ecc.) fuori dal regime dei rifiuti, che seguono il DM 161/12
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vgeo
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vgeo
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grazie...quindi io nella mia relazione scriverò che dovranno essere eseguiti i vari test/analisi ma non dovrò fare la caratterizzazione ambientale cioè non dovrò allegare tali test e/o commentarli? con il termine discarica intendevo R5
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Ora faccio un'intervento a gamba tesa.... Quando in una normativa nel "campo di applicazione" ed in particolare nelle esclusioni il legislatore scrive: Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta....... Significa che non comporta l'onere della prova da parte del proponente. Quindi, una volta che il progettista ha definito progettualmente il riutilizzo delle terre e rocce, se il proponente dichiara che sul sito non venivano svolte attività potenzialmente impattanti sulle matrici ambientali ai sensi del dm 16/5/1989, ed in assenza di pressioni ambientali esterne, e che quindi per lui il sito è non contaminato, il comune lo deve accettare e se non gli va bene, a sue spese, si fa la caratterizzazione del materiale.
Altra cosa è fare le analisi per sicurezza del proponente, per non aver sorprese a lavori iniziati, ma sempre senza obblighi normativi. Ho appena tenuto un corso sulle T&R con un giurista ambientale,....... Si vede? A fine aprile si replica a Firenze.....Se vi interessa.....
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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grazie...quindi io nella mia relazione scriverò che dovranno essere eseguiti i vari test/analisi ma non dovrò fare la caratterizzazione ambientale cioè non dovrò allegare tali test e/o commentarli? con il termine discarica intendevo R5 Iniziate ad imparare tutti, si dice "ad impianto autorizzato" che comprende sia discarica che impianto di recupero, altrimenti rischiate di vincolare il materiale.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Ciao a tutti. Sono attaccato frontalmente e non solo dai vari tecnici (e anche da amministratori che sono tecnici) sul fatto dell'art. 185 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 s s.m.i.. ovvero "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato". . Il problema nasce dalla "non "definzione di "suolo non contaminato". Personalmente ritengo che ci si possa riferire, per analogia, alla definizione di "sito non contaminato" di cui all'art. 240 del TUA ovveo "come sito non contaminato, un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica" e quindi chiedo che il terreno sia caratterizzato. Qualcuno ha materiale ufficiale che confermi o smonti la mia tesi o comunque consigli in merito? Io ritengo che quella sia la procedura più garantista sia per il propjenenet sia per il Comune. Grazie Stefano, la dicitura di suolo non contaminato è un retaggio proveniente dal vecchio DM 471/99. Suolo non contaminato per l'art.185 del D.lgs 152/2006 significa con valori al di sotto delle CSC o CSR se dopo AdR. Come ho gia scritto sopra,quando il legislatore scrive: Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta....... Significa tassativamente (ve lo può confermare qualsiasi avvocato) che non comporta l'onere della prova da parte del proponente. Una volta che viene definito definito progettualmente il riutilizzo delle terre e rocce, e se il proponente autocertifica che sul sito non venivano svolte attività potenzialmente impattanti sulle matrici ambientali ai sensi del dm 16/5/1989, ed in assenza di pressioni ambientali esterne, per lui il sito è non contaminato e le T&R sono materia prima. Il comune lo deve accettare e se non gli va bene, a sue spese, si fa la caratterizzazione del materiale. Se il proponente vuole avere la certezza che il sito è non contaminato, fa fare le analisi, per non aver sorprese a lavori iniziati (cosa che io consiglio vivamente sempre) e se vuole le consegna al comune, ma sempre senza obblighi normativi. Nel caso si inizia a scavare e vengono fuori le sorprese, si fa ricorso all'art.242..... So che non sarete d'accordo ma è così. Massimo
Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 11/03/2013 21:25.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Massimo, bell'intervento a gamba tesa ! Però io sono pragmatico ! Sono d'accordo che il comune si deve prendere la dichiarazione così com'è altrimenti si fa la caratterizzazione a spese sue, ma in Italia, si sa, la teoria e la pratica raramente si incontrano ! Il comune "sgamato" non fa altro che chiamare ARPA (cosa che succede spesso qui) e ti fa fare la caratterizzazione a spese TUE (con l'aggravio che devi anche pagare l'ARPA). Risultato: Cornuto e Mazziato !! Se vuoi puoi resistere e andare per vie legali, ma quanto ti costa ???????? E se poi salta fuori che il terreno è contaminato (basta poco, idrocarburi pesanti limite 50, le tue analisi danno 57, e tu sei fregato) ?? Forse è meglio spendere un 500 euro di analisi che 10.000 di avvocato per tirarti fuori dai guai.
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Massimo, bell'intervento a gamba tesa ! Però io sono pragmatico ! Sono d'accordo che il comune si deve prendere la dichiarazione così com'è altrimenti si fa la caratterizzazione a spese sue, ma in Italia, si sa, la teoria e la pratica raramente si incontrano ! Il comune "sgamato" non fa altro che chiamare ARPA (cosa che succede spesso qui) e ti fa fare la caratterizzazione a spese TUE (con l'aggravio che devi anche pagare l'ARPA). Risultato: Cornuto e Mazziato !! Se vuoi puoi resistere e andare per vie legali, ma quanto ti costa ???????? E se poi salta fuori che il terreno è contaminato (basta poco, idrocarburi pesanti limite 50, le tue analisi danno 57, e tu sei fregato) ?? Forse è meglio spendere un 500 euro di analisi che 10.000 di avvocato per tirarti fuori dai guai. Dunque: 1) la normativa non prevede le analisi o il parere ARPAT per la caratterizzazione ai sensi del 185..... a che titolo il comune le richiede e/o ARPAT si muoverebbe? 2) Se il comune ti fa una richiesta illegittima, si chiama abuso d'ufficio e le spese verranno pagate dal comune e la corte dei conti poi ne chiederà conto al Dirigente. Noi dobbiamo fare i tecnici e se, in assenza di attività pericolose per l'ambiente ai sensi del D.M. 16/05/1089 (escludendo quindi anche la sola presenza di cisterne) e/o pressioni ambientali esterne, un committente ci chiede se le analisi sono obbligatorie, gli si deve rispondere no, ed il comune non può fare altro che prenderne atto, il proponente deve dimostrare solo la norma di eccezione (es la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto), non le esclusioni. Chiaramente si prende lui la responsabilità di quello che autocertifica. Noi possiamo solo consigliare per iscritto di cautelarsi facendo delle analisi chimiche. Chiaramente se il comune fa lo gnorri, gli si fa mandare una bella messa in mora da un avvocato (mi raccomando esperto in materia ambientale) nella quale gli si fa richiedere eventuali danni causati dai ritardi per SUE inadempienze e/o richieste illegittime. Se non si fa in questo modo, le leggi non verranno mai applicate per quello che sono ed i comuni continueranno ignorantemente ed illecitamente a fare il bello ed il cattivo tempo. Chiaramente il contesto cambia se il sito 1) è in anagrafe, 2) è agricolo con colture intensive con utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, 3) è in aree limitrofe a siti industriali con potenziale ricaduta sull'ambiente circostante, 4) è non censito e non in anagrafe ma caratterizzato una dismissione di attività commerciali-industriali caratterizzate da attività potenzialmente inquinanti ai sensi del DM 16/5/1989 (e basta la presenza di una sola cisterna interrata) e qui si può attivare quanto previsto dal art. 242-245 del D.Lgs 152/2006 con il "pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC..... pericolo che si concretizza nei casi (non esaustivi) di cui sopra E' dura ma è così, la pragmaticità a volte non è producente nei confronti degli Enti.  Massimo
Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 12/03/2013 08:09.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Scusa Massimo ma non ho ben chiara una cosa. Il fatto di escludere dai rifiusti a priori ai sensi dell'art. 185 c. 1 lettera c. parte dal preseupposto che devono essere rispettate: 1) suolo non contaminato; 2) escavato nel corso di attività di costruzione; 3) certezza di riutilizzo ai fini di costruzione E nello stesso sito in cui è stato escavato; Ok per i punti 2) e 3)...ma il punto 1) come si fa ad autodichiarare un fatto a cui non sei a conoscenza. Cioè, puoi essere a conoscenza che non ci sono state attività pericolose per l'ambiente ai sensi del D.M. 16/05/1989, ma come fai ad essere a conoscenza della contaminazione? Ciao Stefano
PS: fammi sapere quando c'è il corso a Firenze
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