Ciao a tutti.
Sono attaccato frontalmente e non solo dai vari tecnici (e anche da amministratori che sono tecnici) sul fatto dell'art. 185 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 s s.m.i.. ovvero "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato".
. Il problema nasce dalla "non "definzione di "suolo non contaminato". Personalmente ritengo che ci si possa riferire, per analogia, alla definizione di "sito non contaminato" di cui all'art. 240 del TUA ovveo "come sito non contaminato, un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica" e quindi chiedo che il terreno sia caratterizzato. Qualcuno ha materiale ufficiale che confermi o smonti la mia tesi o comunque consigli in merito? Io ritengo che quella sia la procedura più garantista sia per il propjenenet sia per il Comune.
Grazie
Stefano, la dicitura di suolo non contaminato è un retaggio proveniente dal vecchio DM 471/99. Suolo non contaminato per l'art.185 del D.lgs 152/2006 significa con valori al di sotto delle CSC o CSR se dopo AdR.
Come ho gia scritto sopra,quando il legislatore scrive:
Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta....... Significa tassativamente (ve lo può confermare qualsiasi avvocato) che non comporta l'onere della prova da parte del proponente. Una volta che viene definito definito progettualmente il riutilizzo delle terre e rocce, e se il proponente autocertifica che sul sito non venivano svolte attività potenzialmente impattanti sulle matrici ambientali ai sensi del dm 16/5/1989, ed in assenza di pressioni ambientali esterne, per lui il sito è non contaminato e le T&R sono materia prima. Il comune lo deve accettare e se non gli va bene, a sue spese, si fa la caratterizzazione del materiale.
Se il proponente vuole avere la certezza che il sito è non contaminato, fa fare le analisi, per non aver sorprese a lavori iniziati (cosa che io consiglio vivamente sempre) e se vuole le consegna al comune, ma sempre senza obblighi normativi.
Nel caso si inizia a scavare e vengono fuori le sorprese, si fa ricorso all'art.242..... So che non sarete d'accordo ma è così.
Massimo