Massimo, bell'intervento a gamba tesa !
Però io sono pragmatico ! Sono d'accordo che il comune si deve prendere la dichiarazione così com'è altrimenti si fa la caratterizzazione a spese sue, ma in Italia, si sa, la teoria e la pratica raramente si incontrano ! Il comune "sgamato" non fa altro che chiamare ARPA (cosa che succede spesso qui) e ti fa fare la caratterizzazione a spese TUE (con l'aggravio che devi anche pagare l'ARPA). Risultato: Cornuto e Mazziato !!
Se vuoi puoi resistere e andare per vie legali, ma quanto ti costa ???????? E se poi salta fuori che il terreno è contaminato (basta poco, idrocarburi pesanti limite 50, le tue analisi danno 57, e tu sei fregato) ??
Forse è meglio spendere un 500 euro di analisi che 10.000 di avvocato per tirarti fuori dai guai.
Dunque:
1) la normativa non prevede le analisi o il parere ARPAT per la caratterizzazione ai sensi del 185..... a che titolo il comune le richiede e/o ARPAT si muoverebbe?
2) Se il comune ti fa una richiesta illegittima, si chiama abuso d'ufficio e le spese verranno pagate dal comune e la corte dei conti poi ne chiederà conto al Dirigente.
Noi dobbiamo fare i tecnici e se, in assenza di attività pericolose per l'ambiente ai sensi del D.M. 16/05/1089 (escludendo quindi anche la sola presenza di cisterne) e/o pressioni ambientali esterne, un committente ci chiede se le analisi sono obbligatorie, gli si deve rispondere no, ed il comune non può fare altro che prenderne atto, il proponente deve dimostrare solo la norma di eccezione (es la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto), non le esclusioni. Chiaramente si prende lui la responsabilità di quello che autocertifica. Noi possiamo solo consigliare per iscritto di cautelarsi facendo delle analisi chimiche. Chiaramente se il comune fa lo gnorri, gli si fa mandare una bella messa in mora da un avvocato (mi raccomando esperto in materia ambientale) nella quale gli si fa richiedere eventuali danni causati dai ritardi per SUE inadempienze e/o richieste illegittime.
Se non si fa in questo modo, le leggi non verranno mai applicate per quello che sono ed i comuni continueranno ignorantemente ed illecitamente a fare il bello ed il cattivo tempo.
Chiaramente il contesto cambia se il sito
1) è in anagrafe,
2) è agricolo con colture intensive con utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci,
3) è in aree limitrofe a siti industriali con potenziale ricaduta sull'ambiente circostante,
4) è non censito e non in anagrafe ma caratterizzato una dismissione di attività commerciali-industriali caratterizzate da attività potenzialmente inquinanti ai sensi del DM 16/5/1989 (e basta la presenza di una sola cisterna interrata)
e qui si può attivare quanto previsto dal art. 242-245 del D.Lgs 152/2006 con il "pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC..... pericolo che si concretizza nei casi (non esaustivi) di cui sopra
E' dura ma è così, la pragmaticità a volte non è producente nei confronti degli Enti.

Massimo