Per la valutazione dell'onorario e delle eventuali spese accessorie si fa riferimento al Decreto n. 140 del 20 luglio 2012 (Regolamento per la determinazione dei parametri per la determinazione dei parametri per la liquidazione .....). In caso di contenzioso con il cliente il giudice adito determina il compenso con i criteri del Capo V, art.33 e segg.ti e commisurato, in termini percentuali, al valore economico dell'opera ("V"), alla complessità della prestazione ("G"), alla specificità della prestazione ("Q") tutti contemplati nelle Tabelle Z-1, Z-2 e seguenti. Il conferimento dell'incarico è pattuito preliminarmente con specifico contratto scritto senza il quale la fattura emessa è nulla (Corte di Cassazione, 6^ sezione tributaria, Ordinanza n. 6203 del 12.03.2013). Geol. Andrea Maniscalco, Presidente Singeop
Non mi risulta che il contratto scritto sia obbligatorio per il conferimento dell'incarico.
Tale obbligo doveva far parte della solita, incompleta e sbandierata "riforma degli ordini" di cui al D.L. 148/2011; di fatto non ha avuto alcun seguito per le pressioni esercitate da una vera lobby ordinistica, ossia quella degli avvocati, che ha letteralmente cancellato tale progetto.
Può chiarire a me ed ai colleghi che leggono, sulla base di quale norma sostiene ciò?? Mi sono perso qualche decreto legge o legge??
Può pubblicare la sentenza da lei citata???
Grazie