La normativa di riferimento è il Decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012, Capitolo III ("Servizi professionali"), articolo 9 ("disposizioni sulle professioni regolamentate"), comma 4 che testualmente recita:< Il compenso per le professioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente la complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguato all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettario concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio> (a questo riguardo consultare il CCNL per i dipendenti degli studi professionali). L'onorario sarà determinato con i criteri del Decreto n.149 del 20 luglio 2012. L'assenza della lettera d'incarico ("contratto") determina la nullità della fatturazione così come disposto dall'Ordinanza della Corte di Cassazione del 12 marzo 2013. Andrea Maniscalco, Presidente Singeop