L'argomento si apre con il riferendo a un titolo errato: " La Corte di Giustizia Europea affossa l'APC". Mi dispiace che il Collega abbia dimostrato, nella circostanza, scarsa attenzione al contenuto dell'articolo di stampa che annota,invece, la decisione dell'Autorità (portoghese) garante della concorrenza per contrastare, con applicazione di ammenda, una norma dell'OTOC (che non ha le stesse caratteristiche di Ordine professionale similmente all'ordinamento italiano) teso a privilegiare i propri iscritti con percorsi formativi più celeri che non quello di altri Organismi alla stessa funzione deputati.
Ciò premesso è incontrovertibile che l'APC è una questione seria non trattabile con ironia o motti impertinenti. E' incontrovertibile che l'APC assume una funzione di fondamentale importanza per la crescita culturale e lo sviluppo del Professionista. Non è sufficiente, per l'esercizio della Professione, il titolo accademico se non è seguito da approfondimenti tematici per sostenere in continuo la competenza e l'esperienza. Non è solo la teoria accademica purtroppo per molti lì si ferma)o le sole conoscenze tecniche che distinguono il Professionista nello svolgimento della sua quotidiana attività con responsabile servizio verso il Committente.
L'APC è un doveroso atto indispensabile e la sua impegnata frequenza (con i conseguenti costi) è nient'altro che un "investimento" al quale nessuno deve sottrarsi, specialmente i più giovani e inesperti.
Altra cosa, peraltro parzialmente giustificata, è la richiesta della "gratuità" nell'organizzazione dei corsi da parte dei Consigli degli Ordini che deve essere tale qualora i "docenti" siano gli stessi consiglieri (ma di questo nutro fortissimi dubbi circa la loro effettiva competenza) ma certamente non si può pretendere che docenti estranei ai Consigli svolgano il loro impegno a titolo gratuito. Non è neppure ammissibile attribuire crediti ai Consiglieri organizzatori degli eventi APC ancorché privi delle elementari conoscenze delle materie trattate. Infine non è discriminante la norma che esenta gli "over 65" se questi possono, con dovizia di documentazione, attestare le capacità professionali maturate nel corso della loro carriera.
Andrea Maniscalco