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Cari colleghi e amici,
In questo momento di crisi, ho preso la decisione di aprire un topic denominato parametrizzazione geotecnica al fine di favorire scambi di opinioni e iniziative. La rete è una ottima opportunità che consente di colloquiare con un numero più ampio di quello rappresentato dalle Associazioni di categoria. Esse potranno raccogliere un ampio spettro di opinioni e informazioni che potranno essere utilizzate nelle sedi che riterranno più opportune. Quelli che mi conoscono sanno della mia dedizione verso la geologia applicata e in particolare alla geotecnica ma che non ho mai avuto una visione settoriale, mirando sempre alla qualità dei servizi e alla qualificazione dei professionisti. Per questo motivo, pur essendo il topic indirizzato prevalentemente a chi opera nel campo della geotecnica, esso è aperto a quanti vogliono dare il loro contributo per evidenziare problematiche e spunti finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi. Sperando in un buon esito per questa iniziativa, apro l’argomento con le considerazioni. che seguono. Piero Focardi
Vari incontri avuti negli ultimi tempi con alcuni colleghi mi hanno stimolato a fare alcune considerazioni su problemi professionali relativi allo svolgimento di indagini geologiche e geotecniche in relazione alla applicazione delle nuove norme tecniche, alle prestazioni dei laboratori autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base anche alle recenti sentenze emesse dalla Magistratura relative alla applicabilità delle autorizzazioni stesse. Le operazioni che concorrono alla compilazione della relazione geotecnica sono varie e presentano aspetti diversi. Cominciamo dalle nuove norme. Esse indicano le varie fasi che concorrono alla progettazione delle opere distinguendo tre momenti definiti Caratterizzazione e modellazione del sito (paragrafo 6.2.1); Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica (par. 6.2.2); Verifiche della sicurezza e delle prestazioni par.6.2.3). La relazione geotecnica allegata al progetto (vedi circolare C 6.2.5) comprenderebbe i risultati delle indagini, la definizione del modello fisico del terreno e le verifiche della sicurezza e delle prestazioni (SLU e SLE). Poiché la costruzione del modello fisico e le verifiche avvengono in momenti diversi sarebbe stato più opportuno distinguere anche nel documento di sintesi (relazione geotecnica) la parte relativa alle indagini geognostica da quella dei calcoli e verifiche della sicurezza (SLE e SLU delle norme). Per la progettazione geognostica e la costruzione del modello fisico è infatti sufficiente disporre di un progetto preliminare mentre per le verifiche SLE e SLU è indispensabile un progetto definitivo. In pratica tutta la parte dell’indagine per la costruzione del modello fisico del terreno con la definizione dei valori caratteristici dei parametri necessari alla progettazione può essere svolta anche conoscendo il progetto preliminare mentre le verifiche di sicurezza richieste dalle nuove norme possono essere adeguatamente eseguite solo se si dispongono dati strutturali definitivi. La progettazione deve trovare una soluzione tecnica relativa alle situazioni fisiche dell’ambiente nel quale si opera e tali situazioni non devono essere condizionate a priori, come potrebbe avvenire se si prendesse alla lettera quanto indicato nel 5° capoverso del paragrafo 6.2.2: “E’ responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”. La lettura del capoverso nella forma scritta potrebbe indurre a errori quali la semplificazione del modello del terreno per adeguarlo a modelli di calcolo privilegiati dal progettista. La responsabilità del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica dovrà essere affidata completamente allo specialista (geologo o ingegnere geotecnico) che progetterà l’indagine stessa in relazione alle caratteristiche geologiche, morfologiche e idrogeologiche tenendo conto, per quanto riguarda il progetto, solo delle problematiche relative alla sua realizzazione. Analogamente a quanto indicato sul difetto di programmazione delle indagini da parte del progettista, anche l’effettuazione di verifiche della sicurezza su basi ipotetiche, senza avere una adeguata conoscenza dei carichi può indurre ad errori per la stessa tendenza alla semplificazione strutturale questa volta nei confronti del progetto. Pertanto nel caso che non si disponga del progetto esecutivo la parte della relazione geotecnica che si riferisce alla indagine e alla parametrizzazione non dovrebbe fornire calcoli geotecnici ma limitarsi a dare indicazioni qualitative. Le nuove norme tecniche prevedono che le verifiche siano effettuate con verifiche a breve e a lungo termine adottando valori caratteristici dei parametri geotecnici adottati In genere si intendono come valori caratteristici le entità che statisticamente hanno una probabilità di accadere pari al 5%. Nel caso dei terreni si fa riferimento a valori prudenziali. Ovviamente questi valori dovrebbero essere minori o maggiori nel senso più sfavorevole, rispetto al valore medio o al massimo uguale al valore medio. Per ottenere la distribuzione dei valori e del valore medio occorre un certo numero di prove per ogni unità individuata. Se il numero di prove è inadeguato e si adotta ad esempio come valore caratteristico il valore ottenuto da un unico campionamento si commette ovviamente un errore in accesso o difetto e l’errore sarà tanto più grande quanto più esso si discosta dal valore medio che si otterrebbe da un congruo numero di campioni. Una indagine sulla validità di campioni testati per prove di resistenza o comprimibilità potrebbe essere valutata ricorrendo oltre a prove dirette mirate alla determinazione del parametro richiesto anche ad altre analisi quali umidità, peso di volume, limiti di consistenza su più campioni della stessa unità o più semplicemente attraverso prove continue in sito quali le prove penetrometriche. Le prove penetrometriche, molto diffuse, hanno però notevoli limitazioni relativamente all’utilizzo dei valori ottenuti per l’ottenimento di valori di comprimibilità e di resistenza per la notevole incertezza delle formule empiriche disponibili. Inoltre per terreni coesivi non sono affidabili i risultati ottenuti da formule empiriche relativamente alla comprimibilità e alla resistenza al taglio di terreni in termini di pressioni efficaci essendo i risultati condizionati dalla troppo alta velocità di conduzione della prova penetrometrica. In sostanza per disporre di dati di resistenza a lungo termine devono essere sempre eseguite prove di laboratorio (prove triassiali o prove di taglio diretto). Indagini svolte presso laboratori geotecnici italiani hanno evidenziato che il numero di prove eseguito è scarso e molto spesso insufficiente e inadeguato. Le nuove norme prescrivono che le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori con autorizzazione ministeriale (elenco depositato presso il servizio tecnico centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Questo fatto è stato oggetto di impugnazione da parte dell’Ordine Nazionale dei Geologi. Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio e il Consiglio di Stato sez VI con sentenza del 1 Giugno 2012 n 3283 hanno sentenziato la differenza sostanziale tra le indagini geognostiche (nel campo delle quali possono essere comprese le perforazioni e il prelievo dei campioni) dalle prove geotecniche che comprendono prove di laboratorio e prove in sito. In sostanza in base alle sentenze di cui sopra le indagini geognostiche possono essere effettuate anche da strutture che non fanno parte dell’elenco emanato dal Servizio Tecnico Centrale.
Non so quale sia l’iter amministrativo in considerazione anche del fatto della emissione della circolare 08 Settembre 2010 n. 7618/STC sostitutiva della precedente circolare n.349/99 nella quale si definiscono i settori di prova e certificazione relativamente alle prove terre (settore A) e alle prove su rocce (settore B), senza alcun riferimento alle prove in sito definito settore C della circolare 349/99. Mi auguro una soluzione amichevole tra il STC e l’Ordine dei Geologi nella formulazione dei criteri di autorizzazione delle indagini geognostiche in situ che dovranno comunque portare alla revisione dell’ex settore c. prove in sito della circolare 349/99 superata da quella di più recente emissione. Senza entrare in merito alle prese di posizione di associazioni e organismi e operando con il buon senso a mio avviso vanno distinte quelle che sono prove ( prove penetrometriche, pressiometriche, dilatometriche, ecc) per le quali occorrono sistematici controlli per la conduzione della prova, taratura di strumenti dalle altre operazioni quali il prelievo di campioni, la collocazione di strumentazioni quali piezometri. tubi inclinometrici ecc che devono essere condotti sotto la responsabilità del professionista incaricato (progettista, collaboratore tecnico:geologo ingegnere geotecnico) il quale stabilirà modalità, criteri e profondità, certificando tutte le operazioni condotte. Nel caso particolare di sondaggi geognostici il professionista incaricato dovrà seguire direttamente tutte le operazioni, dalla collocazione della sonda, alla misurazione della falda, alla esecuzione di eventuali test di cantiere e al prelievo e contrassegno dei campioni, fino alla compilazione della stratigrafia La presenza di altri professionisti responsabili della impresa di geognostica può generare confusione e può costituire problematiche circa le responsabilità sui risultati dell’indagine. I campioni non necessariamente dovranno essere indisturbati (vedi il caso di campionamenti per la scelta di materiali per opere in terra) e la scelta della ditta può non ricadere a quelle con le caratteristiche indicate per l’autorizzazione ministeriale quali ad esempio il caso di perforazioni a distruzione per collocazione di strumentazioni, perforazioni profonde o indagini geognostiche su fondali marini, ecc. La scelta dei campioni e la certificazione dei prelievi dovrebbe essere effettuata dal professionista incaricato nella veste di direttore delle indagini nello stresso modo di come avviene nella confezione di campioni di calcestruzzo nei cantieri. D’altra parte la qualità del materiale sottoposto a prova viene certificata dal laboratorio che esegue le analisi Nel caso di revisione dell’autorizzazione del settore c) prove in situ dovrebbero essere riviste anche le prove indicate nella precedente circolare. L’elenco indica infatti prove che tradizionalmente non fanno parte delle operazioni di ditte di geognostica (prove di densità in sito, prove di carico con piastra) ma piuttosto dei laboratori geotecnici. Nell’elenco delle prove è inserita inoltre la prova C.B.R in sito che è più giusto che sia eseguita dallo stesso laboratorio che ha effettuato la prova sul medesimo materiale al fine di controllare la corrispondenza dei risultati ottenuti in campagna con quelli di laboratorio eseguiti sullo stesso materiale previo trattamento. Riprendendo il tema generale sui contenuti delle autorizzazioni del settore c) è mia opinione che detto settore dovrebbe essere completamente rivisto limitando l’elenco alle prove per le quali sono necessari periodici controlli quali le tarature di strumenti. Inoltre per non danneggiare le numerose piccole imprese specializzate nella esecuzione di prove particolari, l’autorizzazione potrebbe essere modificata riportando l’elenco completo delle prove ma concedendo l’autorizzazione anche per singole prove alle società che presentino adeguate garanzie. Al pari delle altre autorizzazioni dovrebbe essere comunque garantita la distinzione tra attività imprenditoriale e professionale, cosa che dovrebbe essere auspicata e favorita anche dall’Ordine Nazionale dei Geologi. Il fatto che ci sia una situazione di stallo relativa alla autorizzazione delle indagini in sito, non giustifica il fatto che le indagini geotecniche siano spesso insufficienti per una adeguata caratterizzazione geotecnica dei terreni e vi sia una certa colpevolezza dei funzionari regionali e dei tecnici delle commissioni edilizie preposti ad esaminare le relazioni geotecniche nell’accettare elaborati allegati ai progetti non conformi a quanto richiesto dalle norme tecniche (parametri e verifiche SLE e SLU in termini di pressioni totali e efficaci).
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Caro Prof. Focardi, Lei pone sul tavolo delle discussioni di questo forum, molteplici questioni affrontate negli ultimi anni in centinaia di posts. Non saprei da dove cominciare per commentare le sue osservazioni, così ho deciso di riportarLe alcuni miei passaggi su vari argomenti trattati, lasciando ad altri partecipanti, approfondimenti specifici: Il progettista delle NTC è chi la Costruzione (Norme Tecniche per le Costruzioni) la concepisce e la progetta calcolandola e verificandola nel suo equilibrio statico e dinamico (SLU) e nella sua efficienza in esercizio (SLE). Dei molteplici aspetti che concorrono in questo articolato processo mentale, egli ha Responsabilità Assoluta e non, come purtroppo ancora si fraintende fra i geologi, Competenza Assoluta. Nella Norma non si entra nel merito delle competenze, attribuite per Legge altrove e non modificabili da un Decreto Ministeriale. Per gli aspetti geotecnici, il progettista si rivolgeva, si rivolge e si rivolgerà al consulente geotecnico (geologo e/o ingegnere geotecnico). Per Opere Ordinarie in Classe d'Uso II, nella maggior parte dei casi chi interviene di più è il geologo come è noto. Per gli aspetti di compatibilità geomorfologica e territoriale il geologo interviene in maniera esclusiva con la relazione geologica. Allo stato attuale la differenziazione degli elaborati ( relazione geologica/ relazione geotecnica) e dei relativi contenuti è ancora poco praticata secondo i criteri esposti nella Norma... Le Norme Tecniche per le Costruzioni non attribuiscono e non sottraggono competenze a nessuno, non è questo il loro fine. Il progettista è il responsabile ultimo di tutto ciò che concerne la progettazione dell'opera stop. Il geologo, in ambito ntc, non progetta bensì studia, rileva, indaga, modella, geologicamente e geotecnicamente; redige relazione geologica e geotecnica, parziale o integrale quest'ultima e riferisce al progettista dell'opera il quale, se ne assume la responsabilità. Nella modellazione geologica il geologo opera ad una scala diversa che non è quella del manufatto (fulcro di tutto l'impianto normativo), bensì quella del sito su cui il manufatto insiste e può ricorrere, nel bene e nel male, agli strumenti di pianificazione territoriale e di governo del territorio (comunale, provinciale, regionale) a cui magari anche qualche Collega geologo avrà lavorato esercitando la sua attività di tipo progettuale, non direttamente assimilabile a quella che esercita il progettista di cui alle NTC. credo che molta confusione nella lettura delle NTC 2008 nel tempo, sia stata data dal termine "indagini" quando privo di successiva specificazione. L'indagine della norma può essere anche un metodo di lavoro più approfondito che comprende ricerche geologiche particolarmente accurate (cartografia, bibliografia, fotogeologia, geomorfologia quantitativa, ecc.), di qui l'indagine geologica. L'indagine geotecnica (sito e laboratorio) come l'indagine geofisica sono indagini geognostiche nel significato più ampio del loro termine, cioè di conoscenza del sottosuolo, entrambe d'ausilio per chi lo studia ai fini costruttivi della Norma. Gli esiti e le elaborazioni delle indagini geofisiche, compresa la risposta sismica di sito, concorrono alla completa definizione di un modello geologico e delle sue pericolosità… In relazione alla corretta ed affidabile determinazione dei principali parametri geotecnici attraverso indagini in sito o in laboratorio, la Sicurezza (SLU) e l’efficienza (SLE)della maggior parte delle Opere Ordinarie (sensu NTC2008) di ingegneria civile ricadenti in Categoria Geotecnica II ( Eurocodice 7), sono ampiamente garantite con esecuzioni condotte secondo standards ufficiali di riferimento esistenti, da sempre utilizzati in validi contesti organizzativi di tipo professionale. Non corrisponde al vero quindi quanto sostenuto da chi invoca in particolare la Sicurezza e la pubblica utilità ed incolumità (SLU), come motivi fondanti l’idea dell’autorizzazione ministeriale per "prove" su geomateriali, in laboratorio ed in sede naturale. Il modello geologico è un modello concettuale "sufficientemente" definito con un normale studio geologico-stratigrafico-strutturale ed idrogeologico, condotto con l'ausilio di una cartografia geologica ufficiale. Alla scala del manufatto di cui alle NTC2008 è significativo il modello geotecnico, in cui intervengono indagini geognostiche di tipo geotecnico (in sito ed in laboratorio). Quelle in sito, quando condotte attraverso carotaggi geomeccanici in particolare, permettono di avere contezza anche del modello geologico già definito, almeno relativamente al suo volume più superficiale. In conclusione, in ambito Norme Tecniche per le Costruzioni, non ha ragione di essere una indagine geognostica condotta con mezzi, strumentazioni e/o attrezzature, finalizzata alla esclusiva definizione del modello geologico, anche da un punto di vista tipicamente ingegneristico, cioè di valutazione tecnico-economica costi/benfici. considerare l'esecuzione di indagine geotecnica (sito/laboratorio)un'attività di impresa in senso assoluto non è corretto e fortemente lesivo per l'attività professionale di Geologo. Tale "equivoco", o presunto tale, nasce dal non voler considerare le Categorie Geotecniche sensu Eurocodice 7 ed i loro sottoprodotti. un ultimo commento: le prove penetrometriche statiche non hanno limitazioni paragonabili a penetrometrie dinamiche, standard in foro e non.
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Poiché la costruzione del modello fisico e le verifiche avvengono in momenti diversi sarebbe stato più opportuno distinguere anche nel documento di sintesi (relazione geotecnica) la parte relativa alle indagini geognostica da quella dei calcoli e verifiche della sicurezza (SLE e SLU delle norme). Tale distinzione non è chiara ma c'è.(§ 10.1 NTC e C10.1 Circolare) ove si parla di relazione sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno (che tratti ii punto 6.2.2) e recepisce quanto già previsto dall'EUROCODICE 7 (punto 3.4.1 della versione ufficiale in italiano)che distingue nell’ambito della relazione geotecnica “geotechnical design report” la parte delle indagini “ground investigational report”. c’è assoluta necessità di distinzione laddove a fare questa parte sia persona diversa da chi fa le verifiche come avviene sempre, molte regioni lo hanno riconosciuto e i loro regolamenti per la autorizzazione sismica adottano esplicitamente tale schema (Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia). Anche i nuovi decreti ministeriali per la definizione dei compensi (quello per la liquidazione giudiziale già uscito e quello per le gare in preparazione) fanno riferimento a una "relazione sulle indagini geotecniche" Per quanto riguarda gli altri temi - La frase sulla responsabilità delle indagini, la si può interpretare solo sensu linee guida CNG (geologo progettista) o sensu geoantonio (responsabilità e non competenza) anche alla luce delle motivazione del ricorso del CNG respinto (perchè appunto le NTC non toglie competenza ai geologi). D'altra parte non si può fare finta di non sapere che nel 99% per dei casi sono i geologi ad occuparsi del 6.2.2 - Sulle Autorizzazioni mi trova pienamente d'accordo sulla necessita delle stesse. Le circolari possono essere sicuramente migliorate, il fatto che se ne stia preparando una unica per prove geotecniche (indoor e outdoor) è sicuramente un passo avanti. Naturalmente le due sonde e il fatto che non si possa essere autorizzati per una singola prova sono cose che andrebbero cambiate.
Andrea Evangelista Geologo
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Gent.le Prof.Focardi le volevo chiedere cortesemente un chiarimento riguardante le sue Slide sulla valutazione del valore caratteristico ( Firenze 1 Marzo 2013); in particolare l'ultima slide del suo intervento; la tabella riepilogativa dal titolo"Metodi proposti per il calcolo del valore medio in relazione al numero di dati disponibili, relativi alla unità litologica studiata".. Le chiedo:la formulazione inserita nella tabella ( Pag.103) esprime il valore medio per le diverse ipotesi? oppure, sono le formule che esprimono il valore caratteristico per le varie ipotesi? Ringrazio per l'eventuale risposta.
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Caro professore, innanzitutto benvenuto sul forum. Come vede dal numero di posts, qui sono più navigato di lei. Poi devo dire che condivido praticamente tutto il suo post. In realtà sono convinto che per smettere con questa storia di circolari-ricorsi basterebbe una sola cosa: cancellare la frase del punto 8 della circolare 7619 che riporto in rosso: " h) il rilievo stratigrafico con la data di inizio e di fine della perforazione, il diametro di perforazione, il diametro degli eventuali rivestimenti, i campioni prelevati ed il tipo di campionatore usato, la profondità e la data di prelievo;". In effetti non è sensato che venga rilasciata la stratigrafia mentre potrebbe essere mantenuto tutto il resto. Per quanto riguarda le prove penetrometriche dovrebbero una volta per tutte dire se è necessaria l'esecuzione delle stesse da ditte autorizzate o meno, visto che come si ricorderà alla riunione di un paio di anni fa dissero che non era obbligatorio che le prove penetrometriche fossero eseguite da soggetti autorizzati (visto che sono tra quelle considerate facoltative - ma così non è chiaramente scritto sulla circolare). Insomma dovrebbero eliminare un po' dei pastrocchi all'italiana che qua e la sono presenti e fare chiarezza. Infine per quanto riguarda i campioni, nota dolente, in effetti a parte il numero limitato, anche quando si ricorre ai sondaggi, secondo il mio parere è sempre troppo limitato il caso di esecuzione di sondaggi e penso (sbagliandomi in difetto) che almeno il 90% dei cantieri sia svolto solo (quando va bene) con prove penetrometriche (quando va bene) DPSH (senza rivestimento = novelle) o CPT. Sono d'accordo anche per quanto riguarda le prove su piastra (che mi sono costate il 29 che mi dette all'esame  ) e le densità, visto che non rientrano assolutamente nel campo operativo delle ditte di sondaggio. Spero aumenti il suo numero di posts  e a presto.
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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