Senza troppi giri di parole:
1) il materiale è ormai un rifiuto e nessun ravvedimento ti farà tornare indietro dal regime dei rifiuti.
2) scrivi al committente che tale materiale in assenza di previsione di progetto di riutilizzo in cantiere ai sensi del 185 ovvero in assenza di riutilizzo esterno al cantiere come sottoprodotto ai sensi del DM 161/2012 tale materiale è stato configurato come rifiuto e pertanto dovrà essere smaltito in impianto autorizzato. Ricorda gli anche che lui, in qualità di committente/produttore del rifiuto, è responsabile della corretta gestione ai sensi dell'art.188 d.lgs. 152/2006 e che in tale accezione, si configurano i reati penali di gestione illecita di rifiuti art. 256, traffico illecito di rifiuti art. 259 e violazione degli obblighi di cui all'art. 258. Consiglia anche eventualmente di rivolgersi ad un buon avvocato esperto di materia ambientale.

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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