Solo per fare chiarezza:
Il D.P.R. n.246 del 21.04.93 di attuazione della Direttiva 89/106 CEE sui prodotti da costruzione, al comma 6 dell'art.8 che tratta degli organismi di certificazione, ispezione e prova e del loro accreditamento, nel precisare che "Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art.20 della legge 5 novembre 1971 n.1086", ha prescritto che "L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce".
La Circolare 349/99 emanata dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero Infrastrutture, in data 16/12/99 e da allora “VIGENTE” dice testualmente nella PARTE I
1) PREMESSE
Ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.P.R. n. 246 del 21.4.93, il Ministro dei lavori pubblici ha la facoltà di rilasciare, con apposito decreto, concessioni ad emettere certificazioni ufficiali relative all'esecuzione di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce per la determinazione delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo, secondo quanto previsto ai punti A.2 e B.2 del D.M. 11/3/88 relativo alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
Si rende necessaria in tal senso la definizione di una regolamentazione tecnico-amministrativa per assicurare un adeguato livello qualitativo alle prove geotecniche e per conferire loro carattere di certificazione ufficiale.
Scopo della presente circolare è pertanto la definizione dei requisiti richiesti ai laboratori geotecnici al fine di garantire condizioni di qualità, affidabilità ed indipendenza; ciò anche tenendo conto degli orientamenti europei in materia.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE
Con riferimento al combinato disposto dal comma 6 dell' art. 8 del D.P.R. n.246/93 e dal punto c) dell'art.1 della legge 2.02.74 n. 64 e relative Norme tecniche, le concessioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano i seguenti settori di prova e certificazione:
a. prove di laboratorio sui terreni;
b. prove di laboratorio sulle rocce;
c. prove in sito.
La richiesta di concessione potrà riguardare uno o più settori fra quelli sopra indicati.
Le prove specifiche di ciascun settore sono elencate nella parte II della presente circolare.
I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle prove geotecniche devono essere in grado di effettuare, elaborare e certificare tutte le prove geotecniche elencate nella parte II per i settori prescelti, ed essere dotati delle relative apparecchiature ed i macchinari indicati nella stessa parte II. Nell'istanza i laboratori possono chiedere l'estensione della concessione anche ad altre prove geotecniche non comprese negli elenchi.
Nel Dicembre 2005 il Servizio Tecnico Centrale ha elaborato una bozza di modifica della circolare 349/99 che in varie versioni è circolata fra i colleghi (prevedeva tra l’altro la costituzione di un settore di concessione per le prove geofisiche)
La bozza di circolare modificata è stata inoltrata dal Servizio Tecnico Centrale alla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. ed in questa sede è stata istituita una Commissione Relatrice che aveva il compito di valutare la circolare e illustrarle in una adunanza generale del Consiglio Superiore LL.PP. per l’approvazione.
In sede di esame in Commissione la bozza di modifica della circolare è stata esaminata, discussa, sviscerata da funzionari del Ministero, esperti e Professori Universitari.
Dopo lunghe discussioni la proposta di modifica della Circolare 349/99 è stata ritirata dal Servizio Tecnico Centrale; rimane quindi in vigore la Circolare 349/99
L’art .7.2.2 del testo unitario sancisce che “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 che fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.
Questa norma entra in vigore, salvo modifiche ad oggi non prevedibili, ad aprile 2007.
Ad oggi risultano rilasciate dal Ministero alle Infrastrutture, ai sensi della Circolare 349/99, circa 50 concessioni a laboratori geotecnici settori , di cui 13 a laboratori relativi al settore “c”.