Buongiorno.

Con il nuovo decreto mi sembra di capire che ai materiali di riporto (qualsiasi sia la percentuale di componente antropica), non sia applicabile la procedura di A.R.? E' corretto?

Oppure la frase, al punto b), comma 3) dell'art. 31, "le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato ........ ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee" lascia lo spazio per l'elaborazione di un A.R. per verificare se l'eluato analiticamente determinato può contaminare la falda?