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Ciao Massimo, mille grazie per il riepilogo, ma vorrei tornare al riutilizzo in sito ex art. 185... Ora almeno caratterizzazione "obbligatoria", se non addirittura test di cessione?!?!? Prima degli ultimi provvedimenti, ho seguito la linea delle esclusioni dal campo di applicazione della parte IV + autocertificazione; ora occorre l'onere della prova, giusto??!!
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Non finirà mai:
Atto Camera: 1248 Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (1248)
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2013 41.010.(nuova formulazione) approvato
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n.161, i materiali da scavo come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera b) del citato decreto, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra: a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. L'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni comunicate. 4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 41. 6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, è abrogato.
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
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OGGI(21/08/13) è entrata in vigore la L. di conv. del Decreto FARE (Legge 9 agosto 2013, n. 98) recante “Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”. Art.41: 3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Ma scusate, dalle vs parti quanto costa un test di cessione?? Come lo spiego al committente che fa uno sbancamento minimo che i 300-500-1000 mc di terra non li può "sistemare" attorno all'opera senza i risultati (e le spese) del test di cessione......
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Scusa ma si parla di terreni che già sono di riporto oppure in genere per tutte le sistemazioni di terreno in situ?
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