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Facciamo il punto della situazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo alla luce delle norme uscite a fine giugno 2013.

In data 22 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 21/06/2013 “Del FARE” che all’art. 41 comma 1 rende il D.M. 161/2012 applicabile ai solo procedimenti soggetti a VIA ed AIA
Art.41
"All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita’ o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”


In data 26 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 che all'art. 8Bis comma 2 prevede:
Art. 8-bis
Deroga alla disciplina dell'utilizzazione terre e rocce da scavo

1. Al fine di rendere piu' celere e piu' agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessita' di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entita' degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.)).


Quindi allo stato attuale:

1) Come disposta dal D.L. 21/06/2013, le terre e Rocce prodotte come sottoprodotto da opere soggette a VIA e AIA, indipendentemente dalla quantità, sono soggette al D.M. 161/2012 (unica normativa per tali opere)

2) Le terre e Rocce prodotte come sottoprodotto da opere NON soggette a VIA e AIA con produzione di materiale <6000mc come disposto dalla legge n°71 del 24 giugno 2013 sono soggette nuovamente all'art. 186 riesumato per l'occasione. Tale riesumazione non è proprio corretta, avrebbero dovuto riscriverlo ex novo, ma dato che è legge, a meno di intervento superiore/sentenza, ha validità piena.

3) Le terre e Rocce prodotte come sottoprodotto da opere NON soggette a VIA e AIA con produzione di materiale >6000mc sono soggette all'art. 184bis comma 1.

4) Le terre e rocce prodotte come materia prima ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. oppure come rifiuto con conferimento a recupero/discarica non hanno subito variazioni.

Relativamente alla gestione ex 184bis, come avevo già scritto in un altro post, possono essere fatte le seguenti considerazioni:

1) È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

Che, tra le tante cose vuol dire:
In primis deve essere quantificato e definito il materiale di scavo in sede progettuale

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
Ovvero, il sito di destinazione, per tutti gli interventi dove siano previsti scavi con il riutilizzo (esterno al sito) di terre e rocce da scavo:
1) deve essere individuato a livello di progettazione, prima dell’inizio lavori.
2) deve (o devono se più siti di destinazione) avere le capacità ricettive per la quantità di materiale di scavo prevista

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
Di seguito esempi di normale pratica industriale:
1) La riduzione volumetrica per frantumazione
2) Il trattamento a calce
3) La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
4) La vagliatura
N.B. la pratica industriale non deve generare rifiuti e, come dalla sentenza della Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2012, n. 17453, non deve trasformare radicalmente il materiale trattato stravolgendone l'originaria natura”

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Ovvero, devono essere
1) Verificate le caratteristiche granulometriche e prestazionali del materiale di scavo anche, eventualmente sulla base delle norme UNI
2) verificati i valori di Concentrazione di Soglia di Contaminazione (CSC) per le matrici solide facendo riferimento a:
- Tabella 1 Colonna A, dell’Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i siti a destinazione d’uso Verde pubblico, privato e Residenziale
- Tabella 1 Colonna B, dell’Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 per i siti a destinazione d’uso Commerciale-Industriale.
3) gestite le emissioni (ad es. acque di dilavamento, polveri, rumore)


Poiché la norma sulle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto ex art. 184bis è norma di eccezione e consente una deroga dalla applicazione delle prescrizioni in materia di gestione di rifiuti, spetta al soggetto che intende avvalersi di tale eccezione, l’onere della prova.
Tale onere non può comunque dirsi assolto con mere dichiarazioni soggettive dell’interessato, il quale dovrà fornire la prova piena della ragioni per cui opera in regime differenziato.
In assenza quindi di specifica normativa, per il riutilizzo delle terre come “sottoprodotto” per i cantieri NON soggetti a VIA ed AIA e con produzione >6000 mc di materiale è necessario redigere una Relazione Tecnica da parte di un professionista competente (che potrebbe essere tranquillamente identificato con il geologo, l’ingegnere o il chimico) che deve descrivere e certificare la fattibilità del progetto di riutilizzo delle terre da scavo ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
Vengono di seguito illustrate alcune indicazioni sui contenuti che la relazione Tecnica, in assenza di normativa nazionale/regionale, potrà contenere:

1. Inquadramento generale dell'area di scavo: ubicazione dell’area su cartografia in scala 1:10.000 (1:2.000 se disponibile) con l’identificazione catastale e la destinazione urbanistica, esclusione dell’area di scavo da siti censiti e dalla casistica prevista dal Decreto Ministeriale del 16 maggio 1989, descrizione sommaria del progetto di riutilizzo delle terre di scavo comprendente le volumetrie di scavo previste.

2. Inquadramento generale area di destinazione: ubicazione dell’area con identificazione catastale e destinazione urbanistica, verifica dell’esplicita autorizzazione del sito (o dei siti) per la ricezione di terre e rocce da scavo e delle concentrazioni analitiche previste per la destinazione d’uso.

3. Raccolta e sistemazione dei dati esistenti riguardanti il sito, intesa come: breve descrizione dello stato attuale, breve descrizione dell’attività passata.

4. Indagini effettuate e parametri analitici ricercati. Ubicazione dei punti di prelievo su apposita cartografia con l’indicazione della metodologia di campionamento e la modalità di conservazione dei campioni prelevati, descrizione della metodologia analitica utilizzata dal laboratorio di analisi.

5. Descrizione dei risultati analitici con la certificazione di compatibilità delle terre e rocce da scavo con il sito di destinazione e conseguente esclusione dal regime dei rifiuti così come descritto nel titolo IV del D.Lgs 152/2006.

Si ricorda che una volta approvato il progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, il preposto in cantiere, in assenza di normativa nazionale/regionale, ai fini della tracciabilità del materiale, dovrà compilare un apposito modulo da predisporre, firmare e timbrare, per ogni singolo viaggio, in triplice copia (una per il sito di scavo, uno per il trasportatore ed una per il sito di destinazione) contenente le diverse informazioni, tra le quali: 1) provenienza delle terre di scavo, numero e data dell’autorizzazione del sito di scavo 2) numero e data dell’autorizzazione del sito di destinazione, 3) data / ora di partenza e quantità di materiale trasportato, 4) targa del mezzo utilizzato e ditta che effettua il trasporto, 5) accettazione del materiale con timbro e firma del Responsabile di cantiere del sito di destinazione.
Tutti i documenti di trasporto dovranno comprovare il corretto conferimento presso il sito di destinazione della volumetria di scavo prevista in sede progettuale e regolarmente autorizzata e dovranno essere allegati alla documentazione di collaudo e attestazione di fine lavori.

Da quello che si vede sopra nella sostanza non c'è molta differenza con una pratica ex art. 186, tranne che
1) per il 186 dove non sono previsti trattamenti (neanche la normale pratica industriale)
2) per il 184bis possono essere previsti trattamenti afferenti alla normale pratica industriale

Chiaramente questi sopra sono solo suggerimenti su come interpretare l'art. 184Bis in assenza di ulteriore indicazione normativa. In assenza di specifici D.M. le regioni potranno legiferare in materia solo come normativa di collegamento urbanistica/edilizia - Ambiente

......... sperando che il Governo non tiri fuori ulteriori conigli dal cappello

Massimo



Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Grazie per il preziosissimo riepilogo.

Mi rimangono però alcuni dubbi.

I materiali di riporto possono rientrare nella gestione dei sottoprodotti (se soddisfano i requisiti) o devono essere considerati comunque sempre rifiuti?

Se possono essere considerati sottoprodotti, è necessario eseguire il test di cessione o è sufficiente l'analisi sul tal quale?


Saluti.

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Secondo voi ritornano in vigore le vecchie DGR regionali riferite all'art. 186?

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bravo massimo !

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Domanda banale.
Sto seguendo la gestione di uno sbancamento con asportazione di circa 20,000 mc di un'opera non soggetta nè a VIA, nè AIA e conferimento presso 2 siti.

La relazione tecnica di cui parla Massimo (ci sono i requisiti di cui all'art. 184bis del TUA) come andrebbe chiamata?
Piano scavi?
Piano di Utilizzo?
Relazione sull'utilizzo dei materiali di scavo?


Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
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Chiamala Peroni, sarà la tua birra ! salute

Scusa la Battuta !
Io la chiamerei indagine ambientale per Terre da Scavo

Francesco

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Piano di Utilizzo è riferito al DM161/12 e non essendo pertinente al tuo caso potrebbe generare confusione, io la chiamerei "Verifica di conformità delle terre da scavo e modalità di gestione", ma forse sono troppo contorto...

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Ciao a tutti.
Quanto sino a qui discusso riguarda le "terre e rocce di scavo". Ma per i materiuale che il DM 161/2012 mi assimilava a "materiali di scavo" come ci si comporta??
Garzie

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Secondo me il problema più complesso rimangono sempre i piccoli cantieri (<6000mc), dove alcune regioni stanno deliberando (veneto, Umbria Liguria) tutte in maniera differente...
altro nodo cruciale sono le indagini, voi come vi comportate con i piccoli cantieri, tre indagini e stop?

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Scusate non vorrei sbagliare ma la materia ambientale è di sola competenza statale e non è materia concorrente con le Regioni quindi le delibere siano esse di giunta o di consiglio regionale non valgono nulla, anche in caso di vuoto normativo statale.

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