Gentili colleghi vorrei intervenire sull' annosa questione delle certificazioni ministeriali con alcune considerazioni sintetiche, riprese dal documento che insieme ad altri 18 colleghi ho promosso e firmato e che il collega grannisi ha postato nei mesi precedenti.
L' art. 59 del DPR 380/01, NEL TESTO VIGENTE, NON riporta alcun riferimento ad autorizzazioni per l' esecuzione e la certificazione di indagini geotecniche in situ.
La LEGGE n. 134 del 07/08/2012 NON ha recepito l' integrazione del regime autorizzatorio, proposta nel D.L. n. 83 del 22/06/2012, per quanto concerne "le indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito", in virtù anche di specifica normativa esistente, regolante TALE ATTIVITA' quale prestazione di competenza dei geologi liberi professionisti (LEGGE 112/1963; D.P.R. 328/2001).
Il § 6.2.2. delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto ministeriale (D.M. 14.01.2008), stabilisce che “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’ art. 59 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’ elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture”, al riguardo si evidenzia come, sulla base di quanto esposto in precedenza, i laboratori autorizzati di cui all' art. 59 del D.P:R. 380/01, non abbiano ad oggetto l' esecuzione e la certificazione delle indagini geotecniche in situ.
In aggiunta si ricorda che i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle contenute nei regolamenti governativi , di conseguenza risulta la prevalenza di norme primarie e regolamenti governativi sul decreto ministeriale (sentenza TAR Lazio n. 5231/2009), e che la previsione obbligatoria di esecuzione e certificazione delle indagini e delle prove geotecniche presso i laboratori di cui all’ art. 59, rappresenta una violazione della libera iniziativa economica e dell’ art. 41 della Costituzione (sentenza TAR Lazio n. 1422 2007/2008).
Si ricorda che, in riferimento a regolamenti ministeriali, la Circolare C.S.LL.P. 08/09/2010 n. 7619/STC è stata annullata con sentenza TAR Lazio n. 3761/2012, e di conseguenza ogni riferimento alla sopracitata circolare non trova riscontro nell’ attuale quadro normativo vigente.
IN VIRTÙ DEL FATTO CHE A LIVELLO NORMATIVO NON RISULTA NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE PER L' ESECUZIONE DELLE "INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO, COMPRESI IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E LE PROVE IN SITO", RISULTA INDEBITA LA RICHIESTA DA PARTE DEI GENI CIVILI RIGUARDO TALE AUTORIZZAZIONE, E I SINGOLI ISCRITTI E GLI ORDINI DI APPARTENENZA DEVONO AGIRE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA LEGALE PER TUTELARE DIRITTI E COMPETENZE ACQUISITE IN ANNI DI DURE LOTTE.
Inoltre vorrei ricordare che tentare di INTIMIDIRE Progettisti e Committenti , ventilando la possibilità di conseguenze penali nell’ accettare dati ottenuti da indagini geotecniche in situ non certificate, rappresenta un errata interpretazione del quadro normativo vigente, nel quale non trova NESSUN FONDAMENTO.
Colleghi cercate di non pensare solo al vostro orticello o agli attriti con colleghi di dubbia professionalità, poichè le mele marce sono presenti sia tra i Geologi che tra Ingegneri, Architetti, Geometri, ditte non certificate e ditte certificate.
Pensate piuttosto alla qualità del nostro lavoro, con l’ esecuzione di indagini in sito con strumenti che sono parte integrante delle nostre competenze e del nostro lavoro, tarati e certificati dal costruttore e da sistemi di qualità, e con dati acquisiti ed elaborati nell’ ambito di processi certificati da NOI Geologi abilitati all’ esercizio della Professione, che studiamo e ci aggiorniamo per fornire un elaborato, la Relazione Geologica, di sempre maggiore valenza tecnico-scientifica, a garanzia della tutela della pubblica incolumità e della prevenzione del rischio sismico e del dissesto idrogeologico.
La nostra professionalità, le nostre competenze, l’ utilizzo di strumenti moderni e tarati con i quali eseguiamo indagini geotecniche e geofisiche in situ e l’ elaborazione dei dati acquisiti per mezzo di softwares di ultima generazione, dovrebbero essere gli unici parametri da considerare in un regime autorizzatorio serio e rigoroso.
P.S. Colleghi avrete notato che sta circolando una bozza di NTC 2013 che viene spacciata come di imminente approvazione, niente di più sbagliato: la versione è DATATA , poichè si è in una situazione di stallo ed eventuali modifiche (quali e quando è ancora un mistero) devono essere portate all’ Assemblea Generale, nella quale è presente il Vice Presidente D’ Oriano, che dovrà informarci sul testo proposto, inoltre i lavori per redigere la nuova circolare ministeriale sono arenati e la Commissione non è stata più convocata.