Prestazioni occasionali.
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l’art. 4 della L. 30/2003 definiscono le prestazioni occasionali di lavoro autonomo i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000. I professionisti iscritti agli Albi di appartenenza sono esclusi da tali prestazioni pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale (escluso collaborazioni ingg./ archh./ associazioni proff./ società ing.), esposizione Iva (ove ricorrente) e detrazione ritenuta d’acconto (ove ricorrente).


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)