Originariamente inviato da: Sandro Cantoni
Prestazioni occasionali.
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l’art. 4 della L. 30/2003 definiscono le prestazioni occasionali di lavoro autonomo i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000. I professionisti iscritti agli Albi di appartenenza sono esclusi da tali prestazioni pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale [b](escluso collaborazioni ingg./ archh./ associazioni proff./ società ing.), esposizione Iva (ove ricorrente) e detrazione ritenuta d’acconto (ove ricorrente)[/b].


L'esclusione del contributo previdenziale del 2% si ha solo tra iscritti alla stessa cassa 8nel nostro caso epap) nel contesto di un incarico professionale finalizzato al conseguimento di un risultato unitario.
Quindi le fatturazioni ad ingg./archh./ass. proff./ ecc. ecc.. sono soggette obbligatoriamente al pagamento del 2% quale contributo previdenziale perchè tali categorie appartengono ad altri enti di previdenza.


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859